Il comune che fa ostruzionismo nel rilascio del permesso di costruire è tenuto a risarcire i danni

Il comune che fa ostruzionismo nel rilascio del permesso di costruire è tenuto a risarcire i danni.

Per il Tar Liguria ad essere leso è l’interesse legittimo pretensivo del privato con inutili aggravi dei tempi di rilascio del provvedimento lavoro lavoratore costruzione

permesso-di-costruireSe il Comune lede l’interesse legittimo pretensivo del privato, a causa di inutili aggravi dei tempi di rilascio del permesso di costruire, è tenuto al risarcimento.
Il caso.

Un’azienda aveva chiesto il permesso di costruire per un impianto di energia elettrica da biomasse, opera rientrante in un accordo di programma siglato da vari enti, tra cui il comune e la società ricorrente, e aveva già ottenuto la VIA (valutazione di impatto ambientale) dalla Regione nonché l’autorizzazione della Provincia.

Il comune, però, anziché rilasciare il titolo abilitativo edilizio, aveva archiviato la pratica, aveva poi richiesto la revoca alla Provincia in autotutela, e in seguito aveva addirittura asserito il mancato rispetto delle prescrizioni della VIA.

Per arrivare in fondo al procedimento amministrativo, e quindi ottenere il permesso di costruire, l’azienda ha dovuto appellarsi al Consiglio di Stato, chiedendo anche il risarcimento per i costi sostenuti inutilmente e per i mancati ricavi.
La decisione

Il TAR Liguria (sentenza 933/2015) ha accolto la richiesta di risarcimento, condannando il comune ma a solo titolo di danno emergente, e non quindi anche per il lucro cessante (i margini da mancati ricavi).

Il tribunale amministrativo ha accertato il diritto del ricorrente, in quanto in capo al comune non c’era alcun margine per esercitare alcuna discrezionalità, che addirittura non avrebbe tenuto conto della semplificazione per le autorizzazioni relative agli impianti rinnovabili di cui all’art. 12 D. Lgs. 387/2003, vale a dire l’autorizzazione unica provinciale.

Il TAR Liguria ha quindi ritenuto che si fosse concretamente verificata la lesione di un interesse meritevole di tutela (nel caso di specie, l’interesse legittimo pretensivo, cioè quello di ottenere un vantaggio da un atto amministrativo), e ha condannato il comune a risarcire il danno da ritardo per gli «atti e comportamenti ostruzionistici» nel rilascio del permesso di costruire, precisando che in casi del genere la lesione è procurata in violazione dei principi generali di economicità ed efficacia che informano l’azione amministrativa.

Circa i presupposti per il risarcimento, il TAR ha anche ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta del comune e il danno da ritardo, poiché tutte le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento avevano già adottato i provvedimenti di loro competenza

fonte: http://www.studiocataldi.it/

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