La responsabilità della guardia medica

La responsabilità della guardia medica.
La guardia medica è responsabile se non effettua una visita domiciliare urgente, ma non quando il suo intervento potrebbe risultare una perdita di tempo

La guardia medica è responsabile penalmente in ogni caso in cui, durante il suo turno, non effettui repentinamente gli interventi richiesti dagli utenti a livello territoriale che risultino essere urgenti.

Sebbene tale professionista abbia il potere di valutare la necessità o meno di visitare il paziente, tenendo conto della sintomatologia riferitagli, in caso di contestazione, il giudice può comunque sindacare la scelta del sanitario laddove la stessa risulti arbitraria e ingiustificata.

Responsabilità guardia medica: rifiuto di atti d’ufficio.
Tale affermazione trova ampio riscontro nella giurisprudenza, anche molto recente, che ha individuato la fattispecie penale integrata dalla guardia medica che tenga un simile comportamento nel reato di rifiuto di atti d’ufficio.

Possiamo citare, ad esempio, la sentenza n. 34535/2019, nella quale si legge che “integra il rifiuto di atti d’ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente, nella persuasione a priori della ” enfatizzazione” dei sintomi denunciati dal paziente posto che l’esercizio del potere – dovere di valutare la necessità della visita sulla base della sintomatologia esposta, sicuramente spettante al professionista, è comunque sicuramente sindacabile da parte del giudice al fine di accertare se esso non trasmodi nell’assunzione di deliberazioni ingiustificate ed arbitrarie, scollegate dai basilari elementi di ragionevolezza desumibili dal contesto storico del singolo episodio e dai protocolli sanitari applicabili”.

Guardia medica e 118
La guardia medica commette il reato di omissione di atti d’ufficio anche quando non si limita a non aderire alla richiesta di intervento domiciliare urgente, ma suggerisce al paziente di richiedere l’intervento del 118 per il trasporto in ospedale. In tale ipotesi, infatti, è evidente che il medico è consapevole del fatto che la situazione denunciatagli telefonicamente richiede l’intervento tempestivo di un sanitario e, pertanto, è connotata di una certa gravità che richiederebbe una maggiore diligenza (v. Cass. n. 35344/2008 e, più di recente, Cass. n. 8377/2020).

In ogni caso, prima di giudicare bisogna prestare particolare attenzione alle circostanze del caso concreto: se l’intervento domiciliare si rivela inutile o, addirittura, potenzialmente dannoso per la perdita di tempo che potrebbe cagionare nella corretta gestione del caso clinico lamentato dal paziente, la guardia medica non può rispondere penalmente per non essersi recata a casa del malato, limitandosi a suggerirgli di chiamare il 118. Né le può essere addebitata la circostanza di non aver provveduto personalmente a contattare tale servizio (v. Cass. n. 226/2015)

Responsabilità della guardia medica: reato di pericolo
In ogni caso, quando il delitto di rifiuto di atti d’ufficio è astrattamente integrato, non basta a salvare la guardia medica la circostanza che il paziente abbia subito un danno effettivo dall’omesso intervento domiciliare.

Come ricordato dalla Corte di cassazione (v. sentenza n. 8377/2020 citata sopra), infatti, “il delitto descritto nell’art. 328 cod. pen. è reato di pericolo, perché prescinde dalla causazione di un danno effettivo e postula semplicemente la potenzialità del rifiuto a produrre un danno o una lesione”.

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Spiagge: multe fino a 7mila euro per chi acquista dai vu cumprà

Spiagge: multe fino a 7mila euro per chi acquista dai vu cumprà.

Emanata dal ministro dell’interno Matteo Salvini la circolare per il piano “Spiagge sicure” con più fondi alle prefetture delle località turistiche per la lotta all’abusivismo commerciale.

Un piano che dia fondi, sequestrati alla mafie, alle prefetture delle località turistiche per aiutarle nella lotta all’abusivismo commerciale. Questo è l’obiettivo della circolare del ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ha presentato per l’estate 2018 al Viminale il “Piano spiagge sicure”.

Una direttiva che, chiosa il ministro, «ha a che fare con la vita reale di qualche milione di italiani in vacanza e con quella di tanti commercianti», la cui finalità è «combattere l’abusivismo commerciale e sanitario» soprattutto nelle località di villeggiatura.

Per la sicurezza della spiagge, si farà cassa con «qualche milione di euro» dal Fondo Unico Giustizia (Fug). Fondi al momento in via di recupero. Inoltre sindaci e assessori saranno così coinvolti direttamente nella lotta all’abusivismo commerciale poiché, coi fondi, potranno pagare gli straordinari alle polizie locali per la sorveglianza delle spiagge. Nel mirino di Salvini dunque ci sono contraffazione, illegalità, tutto l’abusivismo commerciale, l’abusivismo sanitario. Un ruolo centrale, in questo frangente, lo dovrà avere il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica con il coordinamento dei prefetti.

Il ministro dell’Interno, chiaro e diretto, non usa mezzi termini e si rivolge direttamente ai cittadini, anzi, in questo caso ai bagnati delle località turistiche del Paese: «Non comprate il falso, non fatevi massaggiare da coloro che non hanno nessun titolo per farlo, non comprate giocattoli borse o vestiti che possono essere dannosi per la vostra salute e per quella dei vostri figli». Perché gli acquirenti sono i responsabili del proliferare di questi fenomeni di abusivismo che altrimenti non avrebbero mercato.

Non bisogna comprare dagli abusivi poiché così si fa lucrare la criminalità organizzata. E proprio dalle “tasche” del crimine arriveranno i milioni di euro, sequestrati dai conti dei mafiosi.

Il ministro, infine, evidenzia il ruolo fondamentale degli amministratori degli enti locali. «Ciò che viene già fatto in alcuni Comuni – afferma – vorremmo che si estendesse ad almeno 30-40-50 luoghi di villeggiatura nelle aree infestate dall’abusivismo. Confidiamo in un aumento dei sequestri e delle confische, il cittadino ha il diritto di stare sotto l’ombrellone senza che qualcuno gli proponga il peggio».

E’ possibile applicare il Daspo urbano per le aree ad alta densità turistica, ha ricordato ancora Salvini, “emanare ordinanze ed elevare multe ai trasgressori”.

Su questo fronte, resta ferma l’entità delle sanzioni già previste dal codice, da 100 a 7mila euro, per coloro che acquistano merce contraffatta dai venditori irregolari sulle spiagge (e non solo). Non sono state inasprite, infatti, ha concluso il vicepremier, in quanto «sarebbe ipocrita se poi non è presente il personale in spiaggia».

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Stalking: è un reato di evento

Stalking: è un reato di evento.

La norma incriminatrice e le condotte tipiche del reato di atti persecutori (stalking) ex art. 612-bis del codice penale.

Stalking è un termine di origine anglosassone utilizzato in italiano per indicare una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo, detto stalker, il quale affligge un’altra persona, perseguitandola, generandole stati di paura e ansia e/o arrivando persino a compromettere lo svolgimento della normale vita quotidiana. Il primo Stato a introdurre il reato di stalking fu la California nel 1990 in seguito a diversi casi del genere quali come il tentato omicidio di Theresa Saldana, il massacro di Richard Farley, l’omicidio di Rebecca Schaeffer. In Italia, invece, le condotte tipiche dello stalking configurano il reato di “atti persecutori” previsto ex art. 612-bis c.p., introdotto con il dl n. 11/2009 (c.d. decreto Maroni).

L’illecito in esame è connotato dalla sussistenza di tre elementi costitutivi:

1) la condotta tipica del reo;

2) la reiterazione della stessa;

3) l’insorgere di un particolare stato d’animo nella vittima o la causazione di modificazioni delle sue abitudini di vita;

La norma incriminatrice si apre anzitutto con una clausola di salvezza “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, la quale attribuisce a tale delitto valenza generica e sussidiaria rispetto ai reati di minaccia (art. 612 c.p.) e molestia (art. 660 c.p.).

La tipicità delle condotte di minaccia o di molestia è caratterizzata, per espressa volontà della norma incriminatrice, dalla loro reiterazione.

Su tale punto è stato già affermato come addirittura due soli episodi di minaccia o molestia possano valere ad integrare il reato di atti persecutori previsto dall’art. 612 bis c.p., se essi abbiano indotto gli effetti lesivi tipici della fattispecie (Cassazione penale, sez. V, 11/01/2011, n. 7601).

Il modello della figura degli atti persecutori evoca quindi la figura del cosiddetto reato abituale o a condotta reiterata.

E’ importante capire che lo stalking è un reato di evento e la norma richiede espressamente la realizzazione di uno tra i tre tipi di evento indicati ovvero:

– cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima;

– ingenerare nella stessa un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone a lei vicine;

– costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita;

E quindi di reato a fattispecie alternative, ciascuna delle quali è idonea ad integrarlo essendo sufficiente che ricorra solo uno degli eventi tipici indicati perchè si configuri i reato di stalking (Cfr. Cass. n. 17698/2010; n. 11945/2010).

La Cassazione ha sancito che “in tema di atti persecutori, la prova del nesso causale tra la condotta minatoria o molesta e l’insorgenza degli eventi di danno alternativamente contemplati dall’art. 612 bis cod. pen. (perdurante e grave stato di ansia o di paura; fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto; alterazione delle abitudini di vita), non può limitarsi alla dimostrazione dell’esistenza dell’evento, né collocarsi sul piano dell’astratta idoneità della condotta a cagionare l’evento, ma deve essere concreta e specifica, dovendosi tener conto della condotta posta in essere dalla vittima e dei mutamenti che sono derivati a quest’ultima nelle abitudini e negli stili di vita” (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la pressione ossessiva esercitata dall’imputato su una donna che aveva manifestato l’intenzione di interrompere la relazione sentimentale e la ravvisata invasione della sua sfera privata non includessero “in re ipsa” la determinazione di un perdurante e grave stato di ansia o di paura, potendo cagionare altri e diversi stati psicologici, come per esempio una forte irritazione) (cfr. Cass. n. 46179/2013).

Il delitto è punito a querela della persona offesa ed termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

Infine, la reclusione per tale reato va da i sei mesi a cinque anni anche se la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

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Risarcimento danni da violazione del consenso informato

Risarcimento danni da violazione del consenso informato.

In tema di danno alla salute e responsabilità medica, i criteri di base da seguire per chiedere il risarcimento in giudizio.

La cronaca spesso ci restituisce notizie attinenti a situazioni di malasanità o presunte tali; all’interno di queste spesso si legge di circostanze nelle quali il paziente non esprime un valido consenso informato.
La domanda è dunque la seguente: se si verifica una situazione di questo tipo, ossia la persona sottoposta ad intervento non è messa in grado di esprimersi con il prescritto consenso informato, questa omissione può essere portata in causa per una richiesta di risarcimento del danno?

Se è realmente violato l’obbligo di informazione di cui parliamo, i danni non patrimoniali risarcibili sono di questa natura:

a) sono quelli conseguenti alla lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente;
b) inoltre sono quelli conseguenti alla lesione del diritto all’integrità psicofisica del paziente sottoposto ad intervento (diritto tutelato dall’art. 32 Cost.).

La risarcibilità della prima categoria di danno è ammessa anche se non si verifica una lesione alla salute o se questa non sia casualmente correlata alla lesione di quel diritto (ad esempio in quanto l’intervento o la terapia sono stati scelti ed eseguiti correttamente), ovviamente devono provenire dalla violazione del diritto all’autodeterminazione in se considerato (altro esempio: la sofferenza che deriva al paziente dal verificarsi di conseguenze inaspettate in quanto non illustrate anzitempo).

Il discorso è un po diverso per la risarcibilità del danno da lesione della salute che si verifichi per le prevedibili conseguente dell’atto terapeutico necessario e ben eseguito, ma effettuato senza l’informazione a monte del paziente sottoposto ad intervento.

Ebbene, l’ipotetica risarcibilità presuppone che il paziente avrebbe rifiutato quello specifico intervento se fosse stato informato adeguatamente: si tratta di una circostanza che va accertata in causa.

A questo proposito, va detto che l’onere probatorio grava sul paziente e può essere soddisfatto anche mediante presunzioni.
Le ragioni processuali e sostanziali per le quali tale onere grava sul paziente sono quattro:

1) la prova del nesso causale tra inadempimento e danno compete alla parte che allega l’inadempimento e rivendica il risarcimento,
2) il fatto da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto al medico,
3) si tratta di stabilire dove si sarebbe orientata la scelta del paziente,
4) va misurato lo scostamento della scelta del paziente dalla valutazione di opportunità del medico.

Il danno da violazione del consenso informato nell’ambito della responsabilità sanitaria è solo un aspetto della più generale categoria dei danni risarcibili prodotti dalla maldestra attività medica.
La rivendicazione di questa voce di danno, in caso di silenzio (o di contestazione sull’an) della struttura sanitaria sulle richieste stragiudiziali di risarcimento da parte della vittima o dei propri congiunti, passa inevitabilmente per la strada giudiziale.

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Arresto in flagranza: quando può farlo il privato cittadino

Arresto in flagranza: quando può farlo il privato cittadino.

La Cassazione si esprime sulla legittimità dell’arresto in flagranza da parte di un privato cittadino.

Quando il cittadino può arrestare il delinquente? L’art. 383 del codice di procedura penale consente l’arresto facoltativo da parte del privato in flagranza di reato, per i delitti perseguibili d’ufficio e nei casi previsti dall’art. 380. Inoltre, dispone che la persona che ha eseguito l’arresto deve “senza ritardo” consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria che redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.

Sul punto, si è espressa di recente anche la Cassazione, con la sentenza n. 23901/2018, legittimando l’arresto effettuato da un privato cittadino nei confronti di un rapinatore.

La vicenda vede il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona adire il Palazzaccio avverso l’ordinanza con cui il giudice monocratico del Tribunale di Savona non convalidava l’arresto di un uomo accusato del reato di rapina e lesioni aggravate. Il procuratore lamentava violazione di legge sul rilievo che il giudice aveva erroneamente escluso lo stato di flagranza ovvero di quasi flagranza di cui all’art.382 cod. proc. pen.

Per gli Ermellini, il ricorso è fondato.

Invero, va escluso, che, nel caso di specie, ci si trovi dinanzi ad un’ipotesi in cui il privato non abbia proceduto all’arresto ma si sia limitato ad invitare il presunto reo ad attendere l’arrivo degli organi di polizia, in quanto nei verbali agli atti si fa espresso riferimento ad un intervento con cui si adoperava per far cessare la presunta rapina, mentre altri si assicuravano che l’aggressore rimanesse sul posto sino all’arrivo della P.G. A ciò va aggiunto che, sempre secondo quanto descritto in atti, sussistevano ex ante gli elementi fattuali da cui poteva ragionevolmente desumersi la commissione, ai danni della vittima, del delitto di rapina e, dunque, legittimarsi, ai sensi dell’art. 383 cod. proc. pen., l’arresto facoltativo del privato, “in quanto l’esclusione del fine di profitto non poteva ricavarsi in quel momento né dal movente riferito (l’accusa alla vittima di un precedente alterco con un amico dell’aggressore), né dal fatto che nessuna collanina – era – stata rinvenuta indosso all’imputato, considerato che una delle due collane della p.o. risulta effettivamente sparita e la seconda è stata recuperata spezzata”. Né vale richiamare la circostanza che lo strappo della collanina fu accidentale, giacchè fatto conseguente ad una successiva valutazione di merito operata dal giudice, “ma non rapportabile a quanto direttamente percepibile al momento dell’arresto, dovendosi, ai fini della convalida, avere riguardo alle circostanze esistenti al momento dell’intervento del privato, secondo una valutazione da compiersi ex ante, da tenersi distinta da quella del giudizio di merito”. Per cui l’ordinanza di non convalida va annullata senza rinvio e l’arresto del privato dichiarato legittimo.

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Rapporti intimi filmati: non è reato

Rapporti intimi filmati: non è reato.

Per la Cassazione non è integrato il reato di interferenze illecite nella casa privata a carico di chi filma un rapporto intimo all’insaputa del partner.

La V sezione della Corte di Cassazione con sentenza 27160 del 13 giugno 2018 esclude il reato di interferenze illecite nella casa privata nella fattispecie in cui uno dei soggetti filma un rapporto intimo all’insaputa dell’altro.

Un uomo invitava la propria ex compagna presso il suo appartamento al fine di intrattenere con lei un rapporto intimo per poi ricattarla con il video clandestinamente filmato.

Interferenze illecite nella vita privata

Nella sentenza de qua gli Ermellini di Piazza Cavour, con osservanza di granitici orientamenti della giurisprudenza di legittimità, nello specifico la sentenza 22221 del 10 gennaio 2017, nonché la pronuncia di ben dieci anni prima sempre emessa dalla V Sezione, ossia la sentenza 1766 del 28 novembre 2007, hanno statuito che “non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva provveda a filmare in casa propria rapporti intimi intrattenuti con la convivente, in quanto l’interferenza illecita prevista e sanzionata dal predetto articolo è quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata, e non già quella del soggetto che, invece, sia ammesso a farne parte, sia pure estemporaneamente, mentre è irrilevante l’oggetto della ripresa, considerato che il concetto di “vita privata” si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato”.

Tale orientamento pone la sua attenzione sull’inciso “non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva provveda a filmare in casa propria rapporti intimi intrattenuti con la convivente”, in quanto l’interferenza illecita prevista e sanzionata dal predetto articolo è quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata, e non già quella del soggetto che, invece, sia ammesso a farne parte, sia pure estemporaneamente, mentre è irrilevante l’oggetto della ripresa, considerato che il concetto di ‘vita privata’ si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato.

Una particolare attenzione deve essere rivolta all’inciso vita privata riconducibile quindi a quella indicata dal Legislatore nell’articolo 614 del Codice Penale, quindi nel domicilio o nelle sue appartenenze, mostrando perciò l’esclusione del delitto ai sensi dell’articolo 615 bis Codice penale di colui che non ha diritto ad introdursi nei luoghi sopraindicati; per completezza di esposizione nell’articolo 614 del Codice Penale Violazione di domicilio il soggetto agente è chiunque e non l’avente diritto di stare fisicamente nei luoghi indicati. Inoltre i Supremi Giudici asseriscono che “nè può fondatamente ritenersi che la ripresa fosse indebita per il solo fatto che non fosse stata autorizzata dall’altro partecipe a quel particolare segmento della vita privata, poichè la norma, come si è detto, ricollega il disvalore, di rilievo penale, della registrazione alla violazione dell’intimità del domicilio e non alla mera assenza del consenso da parte di chi viene ripreso”.

Per questi motivi la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e annulla senza rinvio agli effetti civili la sentenza impugnata quanto al capo I perchè il fatto non sussiste ed elimina la somma di Euro 500 dalla quantificazione del danno rigettando il ricorso nel resto; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.200, oltre accessori di legge, in favore della parte civile P., da distrarsi in favore dell’erario.

Sostanzialmente il reato di cui all’articolo 615-bis del Codice Penale viene meno in quanto il soggetto agente e la persona offesa sono soggetti che frequentano abitualmente il luogo dove è avvenuta il filmato e non rientrano nel chiunque riconducibile all’articolo 614 del Codice Penale.

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Stalking anche se la vittima “concilia”

Stalking anche se la vittima “concilia”.

Per la Cassazione l’atteggiamento apparentemente tranquillo della vittima, volto a non aggravare la situazione, non determina il venir meno dello stalking ove sussistano gli elementi del reato.

Non sfugge all’accusa di stalking la ex fidanzata se la vittima risponde ai suoi atteggiamenti molesti e petulanti, comprese insistenti telefonate, con apparente tranquillità e atteggiamento talvolta conciliante per non aggravare la situazione.

Con la sentenza n. 27466/2018, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di una donna sia per il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. che per quello di danneggiamento aggravato.

In Cassazione l’imputata tenta di difendersi censurando la sentenza di condanna nella parte in cui non avrebbe tenuto conto dell’atteggiamento conciliante della presunta vittima, che aveva sempre risposto alle sue telefonate ritenute moleste, intrattenendosi anche a parlare con lei.

Inoltre, la persona offesa neppure aveva cambiato numero, con ciò dimostrando di non aver subito dai comportamenti della donna alcun turbamento psicologico e quindi l’assenza di ogni pregiudizio e degli eventi tipici del delitto, ovvero una condizione in cui si poteva liberamente vivere la propria quotidianità.

Per la Cassazione, tuttavia, il motivo di impugnazione non merita accoglimento vista la motivazione con cui la Corte d’Appello ha giustificato la conferma della responsabilità dell’imputata.

La persona offesa aveva testimoniato infatti, che a fronte della reiterata petulanza della donna, e conoscendo la sua fragilità psicologica, non aveva saputo come comportarsi e per questo talvolta aveva assunto un atteggiamento conciliante, mentre in altre occasioni non aveva risposto al telefono oppure era stato addirittura brusco.

Inoltre, il teste ha chiarito che non aveva potuto cambiare numero di telefono per motivi di lavoro, avendo moltissimi clienti che erano a conoscenza di quel recapito telefonico.

La motivazione dei giudici a quo, che la Cassazione ritiene scevra da vizi, ha poi esaminato tutti gli aspetti della fattispecie incriminante, descrivendo le plurime precauzioni a cui la persona offesa era stata costretta per prevenire e o rimediare ai comportamenti inurbani e molesti dell’imputata e quindi i cambiamenti di abitudini di vita nonché il costante stato d’ansia e paura in cui incorreva la vittima a causa di quelle condotte comprovate anche dalle dichiarazioni concordi di altri testimoni.

I giudici, inoltre, si pronunciano anche sulle contestazioni circa il reato di danneggiamento aggravato, ex art. 635 c.p. in relazione all’art 625, n. 7 c.p.: avendo il danneggiamento, in ipotesi, riguardato automobili parcheggiate sulla pubblica strada ed esposte alla pubblica fede questa fattispecie esula dalla depenalizzazione di cui al d.lgs. 7/2016 ed è dunque perseguibile d’ufficio.

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Omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza: unico reato

Omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza: unico reato.

La guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono aggravanti dell’omicidio stradale nel rispetto del ne bis in idem sostanziale.

Con la sentenza n. 26857/2018, depositata il 12 giugno, la Cassazione sancisce che, chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti deve essere imputato per il reato di omicidio stradale nella forma aggravata, poiché l’imputazione separata e ulteriore per guida in stato di ebbrezza violerebbe il principio del ne bis in idem sostanziale. Questo il cambiamento apportato dalla legge n. 41/2016, che contempla la guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe come aggravanti del reato base di omicidio stradale.

In primo grado l’imputato viene condannato per concorso formale (ai sensi dell’art. 589-bis, comma 8, cod. pen.) dei reati di omicidio colposo stradale, commesso in stato di ebbrezza alcoolica ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b), del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo A) e di lesioni colpose stradali gravi, commesso in stato di ebbrezza alcoolica ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b), del d. Igs. n. 285 del 1992 (capo B). In appello la pena è rideterminata e ridotta a quella applicata per i reati di cui ai capi A) e B) mentre il resto viene confermato. Ricorre in Cassazione l’imputato, ritenendo violata, tra gli altri motivi di ricorso “la disciplina codicistica del reato complesso (art. 84 cod. pen.), tale essendo il rapporto tra omicidio stradale aggravato ex art. 589-bis, comma 4, cod. pen., e guida in stato di ebbrezza alcoolica ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b), e comma 2-bis, del d. Igs. n. 285 del 1992.”

La Corte, ritenendo parzialmente fondato il ricorso dell’imputato, precisa che la precedente normativa sull’omicidio colposo (art. 589 c.p) e lesioni colpose (art. 590 c.p) prevedeva specifiche aggravanti se i fatti venivano commessi violando le norme sulla circolazione stradale da parte soggetti a cui veniva rilevato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro. La legge n. 41/2016, che ha introdotto il reato di omicidio stradale, applicabile solo ai conducenti di veicoli a motore, prevede invece che lo stato di ebbrezza costituisca un’aggravante dell’omicidio stradale e non una fattispecie autonoma di reato. La legge 41/2016 ha quindi introdotto un reato complesso, che assorbe la guida in stato di ebbrezza (art. 186 del Codice della strada) e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (art. 187), che non possono essere contestati separatamente, perché aggravanti dell’omicidio stradale o delle lesioni stradali.

La Cassazione, accogliendo il ricorso in punto di reato complesso, enuncia il seguente principio di diritto: “Nel caso in cui si contesti all’imputato di essersi, dopo il 25 marzo 2016 (data di entrata in vigore della legge n. 41 del 2016), posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza e di avere in tale stato cagionato, per colpa, la morte di una o più persone – ovvero lesioni gravi o gravissime alle stesse – dovrà prendersi atto che la condotta di guida in stato di ebbrezza alcoolica viene a perdere la propria autonomia, in quanto circostanza aggravante dei reati di cui agli artt. 589-bis, comma 1, e 590-bis, comma 1, cod. pen., con conseguente necessaria applicazione della disciplina sul reato complesso ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. pen., ed esclusione invece dell’applicabilità di quella generale sul concorso di reati».

Secondo la Cassazione, in virtù del principio del ne bis in idem sostanziale, di cui sono espressione gli artt. 15 e 84 c.p che definiscono il reato complesso e i principi di specialità e assorbimento, non si può addebitare all’imputato più volte il medesimo fatto storico.

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Auto carica di bagagli? Multe fino a 338 euro

Auto carica di bagagli? Multe fino a 338 euro.

Caricare l’auto di bagagli può costare una multa fino a 338 euro oltre al ritiro della patente e della carta di circolazione. La sanzione è prevista dall’art. 164 del Codice della strada.

Siete pronti per la partenza per le vacanze, ma avete la macchina stracarica che sembra il furgone del comico Franco, oh Franco, col cofano e il tetto pieno persino di soppressate calabresi? Bene, sappiate che siete a rischio multa, piuttosto salata.

Il codice della strada, infatti, prevede precise prescrizioni per il carico dell’auto, e in caso di violazioni commina multe fino a 338 euro.

La norma di riferimento è l’art. 164 che specifica anche le accortezze con cui posizionare gli oggetti trasportati in auto:

Bagagli auto: garantire libertà movimenti e stabilità veicolo
Anzitutto, l’art. 164 cds si occupa di disciplinare la sistemazione del carico sui veicoli. Questo deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione. Inoltre deve essere posizionato in modo “da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida, da non compromettere la stabilità del veicolo, da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio”.

Limiti di sagoma da non superare
Nello specifico, inoltre, la norma stabilisce che il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall’articolo 61 (ossia 2,55 m di lunghezza, 4 m di altezza e 12 m di lunghezza totale compresi gli organi di traino) e che non “può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo”. Può sporgere invece dalla parte posteriore, ma solo se costituito “da cose indivisibili e fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo”, purchè nei limiti di cui all’articolo 61.

Carichi, niente sporgenze laterali
La disposizione sancisce poi che “pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo”. Fermi restando i limiti di sagoma di cui all’art. 61, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori dalla sagoma del veicolo in modo da non superare i 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori.

Gli accessori mobili non devono, inoltre, sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma e non devono strisciare sul terreno (divieto questo generale, anche se si tratta di cose in parte sostenute da ruote).

Ad ogni modo, per il carico che sporge dal veicolo, vanno adottate “tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada” e le sporgenze longitudinali vanno segnalate mediante uno o due speciali “pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all’asse del veicolo”.

Le sanzioni per le auto troppo cariche
L’art. 164 cds non si ferma ad enunciare le prescrizioni cui attenersi ma commina a chiunque venga beccato a violare le disposizioni una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 85 a euro 338.

Oltretutto, il veicolo fermato “non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico” correttamente. Per cui, l’organo accertatore, oltre ad applicare la sanzione deve procedere altresì al “ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida” facendo sì che il veicolo sia condotto in luogo idoneo ai fini della sistemazione. Solo una volta che la stessa sia stata compiuta a norma di legge, nato il carico in maniera conforme alle norme di legge, verranno restituiti i documenti all’avente diritto.

Consiglio: meglio partire leggeri!

Per cui, meglio fare attenzione e partire con carichi sistemati ad hoc, senza strafare coi bagagli: ne va della sicurezza del viaggio e del portafogli!

fonte: http://www.studiocataldi.it/

Stalking per i bulli che costringono il compagno di classe a cambiare scuola

Stalking per i bulli che costringono il compagno di classe a cambiare scuola.

La Cassazione conferma la condanna ai due minori che vessano lo studente durante tutto l’anno scolastico provocandogli ansia e alterando le sue condizioni di vita.

Va confermata la condanna per il reato di atti persecutori commesso da due compagni di classe che, durante tutto l’anno scolastico, hanno continuamente vessato e perseguitato lo studente al punto da costringerlo a cambiare scuola.

La condotta dei bulli, infatti, ha determinato nel minore un’evidente alterazione delle condizioni di vita e lo ha emotivamente turbato al punto da provare ansia per la prova incolumità. Una linea dura nei confronti del bullismo che viene confermata dalla Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 26595/2018 ha confermato la condanna di due studenti che i giudici di merito avevano ritenuto responsabili di lesioni personali, percosse e stalking nei confronti di un compagno di classe.

Inutile per la difesa cercare di minimizzare l’accaduto e ritenere indimostrata la sussistenza di reiterate condotte vessatorie e moleste ex art. 612-bis del codice penale, ad esempio evidenziando che la vittima avrebbe lasciato l’istituto scolastico non a causa delle condotte degli imputati, bensì per decisione dei genitori di denunciare la scuola.
Con i motivi di impugnazione, rilevano gli Ermellini, i ricorrenti propongono una mera rivalutazione del compendio probatorio non consentita in Cassazione, non essendo alla Corte rimesso il compito di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione.

D’altronde, in sede di merito era emerso un quadro di continue e drammatiche vessazioni, con condotte che i due bulli avevano protratto in danno del compagno di classe per tutto il periodo dell’anno scolastico in cui egli aveva frequentato la scuola portandolo, prima, a interrompere la frequenza e costringendolo, infine, ad abbandonare del tutto l’istituto.

Eventi su cui i giudici di merito hanno diffusamente motivato con un procedimento logico immune da vizi sottolineando l’evidente alterazione delle condizioni di vita determinata nel minore dalle condotte dei compagni che risultano correttamente integrare la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612-bis del codice penale, unitamente all’accertato stato di ansia e di paura per la propria incolumità fisica, insorto nel minore.

Sul punto, la Corte territoriale ha fornito un’esauriente e logica risposta a tutti i rilievi difensivi che gli imputanti hanno tentato surrettiziamente di riproporre in Cassazione, ponendo a fondamento della decisione la narrazione della persona offesa, sottoposta a penetrante e specifica verifica, sotto il profilo della credibilità personale e dell’attendibilità delle sue dichiarazioni.

Inoltre erano stati individuati, ad abundantiam, anche numerosi elementi di riscontro alla narrazioni della vittima (testimonianze dei compagni di classe, video registrati con i telefonini). Il ricorso dei due bulli viene dunque rigettato.

fonte: http://www.studiocataldi.it/