Caso sospetto di Covid in famiglia è legittimo impedimento

Per la Cassazione, la presenza all’interno del nucleo familiare del difensore di un caso sospetto di Covid è legittimo impedimento che giustifica l’istanza di rinvio

“Caso sospetto di Covid” in famiglia è legittimo impedimento?

Va accolta la richiesta di rinvio avanzata dal difensore che nel suo nucleo familiare ha un “caso sospetto di Covid”. La situazione costituisce legittimo impedimento, per cui l’ordinanza che rigetta senza motivo la richiesta di rinvio comunicata e documentata prontamente dal difensore va annullata. Queste le conclusioni della Cassazione nella sentenza n. 21139/2021 che ha accolto il ricorso dell’imputato contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza.

La vicenda processuale

Il Tribunale di sorveglianza di Roma rigetta l’istanza di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale presentata dall’imputato, in relazione alla pena detentiva che il condannato deve scontare, alla luce della gravità dei fatti per i quali l’istante è stato condannato e perché non è stata svolta in maniera completa la lettura critica del suo vissuto criminale, che impone di “formulare una prognosi negativa sull’idoneità della misura alternativa invocata ad assolvere alle sue finalità di prevenzione speciale.”

“Caso sospetto di Covid” nella famiglia del difensore

L’imputato, assistito dai suoi due difensori però ricorre in Cassazione, lamentando la violazione di legge perché l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che gli ha negato l’affidamento in prova, non ha tenuto conto del legittimo impedimento addotto dall’avvocato all’udienza del 14 ottobre 2020 in cui ha fatto presente che nel suo nucleo familiare c’era in quel momento un “caso sospetto di Covid”. Situazione che avrebbe doveva condurre alla dichiarazione di nullità assoluta e insanabile dell’ordinanza emessa all’esito di detta udienza.

Va annullata l’ordinanza che non motiva il rigetto dell’istanza di rinvio

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell’imputato, annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio, ritenendo fondato il motivo del ricorso.

Preso atto che nel corso dell’udienza camerale del 14 ottobre 2020 il difensore dell’imputato ricorrente ha chiesto un rinvio dell’udienza perché presente all’interno del suo nucleo familiare un caso sospetto di Covid, la Cassazione rileva l’omessa pronuncia su tale richiesta da parte del Tribunale di Sorveglianza.

Fatta questa premessa, ricorda che l’art. 127 c.p.p che disciplina il procedimento in Camera di Consiglio al comma 4 dispone che: “L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.”

Norma da integrare con quanto sancito dall’art. 420-ter, comma 5 c.p.p., che sul legittimo impedimento difensivo dispone che il giudice “provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato.”

Impedimento che il difensore deve naturalmente documentare e comunicare tempestivamente se desidera ottenere un rinvio d’udienza. Nel caso di specie l’avvocato “documentava con apposita certificazione medica di essere legittimamente impedito a presenziare all’udienza del 14/10/2020, rappresentando la presenza nel suo nucleo familiare di un soggetto con “sospetto Covid”, per il quale, a seguito di apposita consultazione medica, veniva ordinata la sottoposizione a tampone.”

Istanza difensiva che il Tribunale di Sorveglianza ha respinto senza indicare i motivi del rigetto, in pieno contrasto con le due norme analizzate ossia l’art 127 c.p.p e l’art. 420-ter c.p.p. applicabili anche ai procedimenti di sorveglianza come già affermato da precedenti pronunce della Corte.

La stessa infatti ha avuto modo di chiarire che: “Nel procedimento di sorveglianza, in sede di udienza camerale partecipata ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen, è rilevante l’impedimento del difensore tempestivamente comunicato e determinato da serie ragioni di salute debitamente provate, sicché esso costituisce una causa di rinvio dell’udienza che, se disattesa, dà luogo a nullità di quest’ultima.”

fonte: http://www.studiocataldi.it/

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