Da risarcire l’avvocato per l’erroneo inserimento negli elenchi telefonici

Da risarcire l’avvocato per l’erroneo inserimento negli elenchi telefonici.

Il mancato o inesatto inserimento nell’elenco telefonico pregiudica la possibilità di essere contattati da nuova clientela, danno da perdita di chance suscettibile di valutazione equitativa.

Il danno da perdita di chance non presuppone necessariamente la perdita di un vantaggio economico, bensì la mancanza definitiva della possibilità di poterlo conseguire, da valutarsi al momento del comportamento illecito, sia pure in termini potenziali.

In altri termini, il danno da perdita di chance è rappresentato dall’incertezza in relazione a cosa sarebbe accaduto se il comportamento illecito non si fosse concretizzato, pertanto, esso non attiene alla circostanza se il vantaggio economico perseguito sarebbe stato raggiunto, o meno, ma alla definitiva opportunità di conseguirlo.

Tale danno da perdita di chance è suscettibile di valutazione equitativa, pur in assenza di documentazione probatoria fiscale dalla quale desumere la contrazione reddituale che, se presente, sicuramente può incedere sulla materiale quantificazione dello stesso ma, nondimeno, non può escluderne la sussistenza.

Questi i principi di diritto espressi nell’ordinanza n. 14916, pubblicata in data 8 giugno 2018 dalla III Sezione civile della Corte di Cassazione, relatore dott. E. Iannello.
La vicenda giudiziaria di merito

Un avvocato evocava in giudizio la compagnia telefonica e la società editrice gli elenchi telefonici, al fine di sentirle condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali e di immagine, conseguenti al mancato ovvero inesatto inserimento dei propri dati negli elenchi telefonici cartacei e on-line.

Instauratosi correttamente il contraddittorio, nella resistenza delle società convenute, il Tribunale di Milano rigettava la domanda non rinvenendo alcuna responsabilità in capo alle stesse e, comunque, il difetto di prova in relazione al preteso danno.

La sentenza veniva confermata in sede di gravame dalla Corte d’Appello di Milano, la quale ribadiva la mancanza di prova in merito alla pretesa responsabilità delle convenute e la mancanza di prova del danno da perdita di chance, anche in virtù del fatto che, chiosava la Corte meneghina, <<è impensabile che la scelta del legale avvenga tramite la mera consultazione dei suddetti elenchi, trattandosi di incarichi nei quali la scelta della persona del professionista poggia fondamentalmente sulla fiducia nelle sue qualità professionali, qualità che non si ricavano da un mero elenco alfabetico>>. Peraltro, conclude la stessa, <<una volta che si sia in possesso del nominativo del legale, è possibile conoscere i dati che permettono di contattarlo attraverso una richiesta all’ordine degli avvocati, ovvero una consultazione dell’elenco tenuto dall’ordine stesso>>.

Propone ricorso per cassazione l’avvocato, con impugnazione affidata a quattro motivi, tra i quali, tralasciando quelli procedurali, la violazione delle norme di ermeneutica contrattuale ex art. 1362 Cc, nonché l’erroneità della sentenza gravata in relazione alla consistenza del danno da perdita di chance e i relativi oneri probatori.
L’ordinanza della Corte di Cassazione

Da premettere che la Suprema Corte accoglie tutti e quattro i motivi di ricorso e, con particolare riguardo alla definizione ed alle caratteristiche del danno da perdita di chance, oltre che sui profili probatori dello stesso, evidenzia quanto appresso.

<<Secondo costante insegnamento di questa Corte, il danno patrimoniale da perdita di chance consiste non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita definitiva della possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cass. 17/04/2008, n. 10111).>>.

A specificazione del principio osserva come il <<presupposto ed essenza stessa di tal genere di danno è dunque l’incertezza, ossia l’impossibilità di affermare con certezza che, se lo stesso non si fosse prodotto, il vantaggio economico avuto di mira si sarebbe oppure no conseguito, essendo il danno per l’appunto rappresentato dalla definitiva perdita della possibilità di conseguirlo (la cui affermazione dovrà comunque rispondere ai parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza).>>.

Ecco che allora, sostiene il Supremo collegio, errata in diritto si appalesa l’affermazione della Corte d’Appello relativa alla mancanza di elementi istruttori concreti in relazione alla circostanza dalla quale desumere se, in mancanza del comportamento illecito dei convenuti – consistito nella omessa o errata indicazione dei dati dell’avvocato negli elenchi telefonici -, i potenziali clienti si sarebbero rivolti proprio a quel professionista, in considerazione del fatto che proprio tale incertezza, in un senso o nell’altro, definisce la il danno da perdita di chance.

A tal proposito, ricorda il Giudice di legittimità, in <<fattispecie analoghe, questa Corte ha già più volte affermato che «quello che rileva in caso di mancato o inesatto inserimento nell’elenco telefonico non è tanto la possibilità di continuare ad essere contattati da clienti già acquisiti, quanto il fatto di non poter essere contattati da nuova clientela, rispetto alla quale nessuna prova della “perdita” può essere pretesa, se non in termini di “possibilità” e perdita di chance, suscettibile anch’essa di valutazione equitativa» (Cass. 04/08/2017, n. 19497), non mancandosi di osservare che tale diritto ha, «in tutta evidenza, maggiore pregnanza allorquando l’utenza telefonica afferisca ad un’attività professionale o commerciale» (Cass. 03/08/2017, n. 19342).>>.

Tale danno, conclude la Suprema Corte richiamando il medesimo precedente (Cass. 19497/2017), non può essere smentito dalla mera mancanza di documenti fiscali idonei a dimostrare il decremento reddituale del ricorrente, la cui assenza può incidere sulla quantificazione dello stesso, ma non certo negarlo e che possa, comunque, essere liquidato in via equitativa.

fonte: http://www.studiocataldi.it/

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