Paga i danni l’avvocato ritardatario

Paga i danni l’avvocato ritardatario
Il ritardo nell’esecuzione del mandato compromette il buon esito dell’azione

img18L’avvocato che esegue con “colpevole lentezza” il mandato ricevuto paga il danno per responsabilità professionale, giacchè per colpa del ritardo compromette il buon esito dell’azione. A stabilirlo è la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 4682/2015, condannando due legali milanesi al risarcimento di circa 33mila euro nei confronti di un cliente.

Nella vicenda, l’uomo aveva affidato ad entrambi gli avvocati l’incarico di recuperare un credito (di pari importo) da lui vantato quale corrispettivo per la cessione di un preliminare di vendita di un immobile, raccomandando proprio la “celerità” dell’iniziativa giudiziaria” per evitare il rischio della vendita dell’immobile stesso.

Ma i difensori, a seguito dell’invio al debitore di un sollecito di pagamento (siamo nel 2004) e dell’instaurazione della procedura per sequestro conservativo, abbandonavano il tutto l’anno successivo, provvedendo solo diversi mesi dopo a proporre ricorso per decreto ingiuntivo e senza chiedere la provvisoria esecuzione. Per di più, a causa dell’illeggibilità dei documenti depositati, il giudice chiedeva una nuova allegazione e i difensori vi provvedevano oltre tre mesi dopo. Così nelle more della sospensione del decreto ingiuntivo (siamo già alla fine di luglio dell’anno dopo) il debitore vendeva l’immobile pregiudicando così “irreversibilmente” il recupero del credito.

L’assistito ovviamente trascinava i propri legali in tribunale, ma in primo grado il loro comportamento veniva considerato ineccepibile.

Il cliente non ci sta e propone appello, lamentando che il tribunale ha errato nel confondere “mandato, ossia il contratto che regola il rapporto tra cliente e professionista, nella specie avente ad oggetto il recupero urgente del credito, e procura alle liti, ossia l’atto unilaterale con cui, di volta in volta, è stato conferito agli avvocati il potere di rappresentare l’atto nell’attività processuale promossa nel suo interesse secondo la tempistica da essi dettata”. Ma non solo ha errato altresì, nell’escludere il colpevole ritardo.

La corte gli dà ragione e ribalta completamente la decisione. Richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. Cass. n. 10454/2002; Cass. n. 13963/2006), il collegio ha affermato infatti che “mentre la procura ‘ad litem’ costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto contratto di patrocinio) con il quale il professionista viene incaricato secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte”.

Conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, “non è indispensabile il rilascio di una procura ‘ad litem’, essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell’attività processuale – e non è – richiesta la forma scritta, vigendo il principio di libertà di forma”. Né può rilevare, “il versamento, anticipato o durante lo svolgimento del rapporto professionale, di un fondo spese o di un anticipo sul compenso”.

Stando così le cose, dunque, è vero che il giudice delle prime cure ha errato valutando “la puntualità e diligenza nell’esecuzione del mandato in relazione al rilascio della procura ad litem per l’attività processuale di volta in volta decisa dagli odierni appellati, considerando separatamente l’attività stragiudiziale prima e le singole attività processuali poi”.

Dalle circostanze documentate, dalla ricostruzione delle date e da quanto statuito dalla giurisprudenza della Cassazione, ha quindi affermato la corte meneghina, emerge che “lungi dall’agire con puntualità e diligenza, gli avvocati hanno esercitato il patrocinio non solo con negligenza, avviando la procedura cautelare senza acquisire previamente tutte le informazioni necessarie e utili al suo buon esito, ma soprattutto con colpevole lentezza”, come evidenziano “i tempi morti” succedutisi tra un’iniziativa processuale e l’altra, a seguito del contratto di patrocinio.

Per cui, è proprio “in tale colpevole condotta – che – è individuabile la causa del danno lamentato”. Era onere degli avvocati, infatti, una volta ricevuto l’incarico di ottenere il pagamento del credito vantato, “individuare, promuovere e adeguatamente coltivare le iniziative processuali idonee a tal fine, essendovi tutto il tempo a ciò necessario, posto che la vendita del bene è intervenuta a distanza di quasi un anno dal conferimento del mandato”. Da qui la condanna di oltre 33mila euro (oltre rivalutazione e interessi) nei confronti del cliente.

fonte: http://www.studiocataldi.it/

Equitalia: da oggi cartelle solo via pec

Equitalia: da oggi cartelle solo via pec
Entra in vigore l’art. 14 del decreto legislativo n. 159/2015 che prevede l’obbligo di notifica tramite pec per determinati soggetti

pec_equitaliaDa oggi parte una piccola “rivoluzione” fiscale: l’invio delle notifiche delle cartelle di pagamento via pec per società, imprenditori, lavoratori autonomi e contribuenti che ne fanno richiesta. Entra in vigore oggi infatti l’art. 14 del decreto legislativo n. 159/2015, che obbliga Equitalia a notificare gli atti ai soggetti sopraindicati esclusivamente tramite posta elettronica certificata.

Analogamente, tutte le società e le ditte individuali, al pari dei professionisti, saranno obbligate a dotarsi di una pec.

Rimane facoltativa, invece l’opzione per i singoli contribuenti, che, salvo richiesta esplicita, continueranno a ricevere le cartelle esattoriali in forma cartacea tramite posta o con notifica a mano.

Il registro

Da oggi, dunque, addio a buste verdi e raccomandate: gli atti arriveranno solo in forma telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato alla camera di commercio o all’ordine di iscrizione (il c.d. registro Ini-Pec).

L’agenzia della riscossione provvederà ad estrarre le mail dei destinatari da tale indice nazionale.

Come funziona la notifica

Come comunicato dalla stessa agenzia con una nota inviata nei giorni scorsi al Consiglio Nazionale dei Commercialisti, la novità andrà a “potenziare la diffusione dell’utilizzo della posta elettronica certificata, migliorando l’efficienza del processo di notifica e rendendo meno onerosa l’interlocuzione con Equitalia” visto che chi è dotato di pec, per scelta o per obbligo, riceverà tempestivamente sulla propria casella mail le comunicazioni senza essere costretto, in caso di temporanea assenza dal proprio domicilio, a dover ritirare gli atti presso gli uffici postali/comunali.

Se la notifica non va a buon fine, nel caso di indirizzo pec non valido o inattivo, o nel caso in cui la casella mail risultasse satura malgrado il secondo tentativo effettuato dopo 15 giorni dal primo, ricorda Equitalia, “l’atto sarà inviato telematicamente alla CCIAA competente per territorio e sarà sempre disponibile online in un’apposita sezione del sito Internet. Il contribuente, inoltre, verrà informato del deposito “telematico” dell’atto tramite una raccomandata A/R”.

In tutti gli altri casi, la notifica si considererà perfezionata nel momento in cui Equitalia riceverà la comunicazione (da parte del gestore dell’indirizzo di posta elettronica certificata) dell’avvenuta consegna del messaggio nella casella del destinatario.

I nodi della riforma

Tuttavia, anche se l’obbligo scatta da domani, il sistema di notifica telematica è stato già avviato da tempo da Equitalia, la quale ha riscontrato risultati poco soddisfacenti, legati soprattutto alla non corretta manutenzione delle caselle mail da parte di professionisti e imprese (a causa di mancati rinnovi degli abbonamenti, omessa segnalazione di cambi di indirizzo, ecc.). Difatti, su circa 2,5 milioni di cartelle notificabili via pec, lo scorso anno l’agente della riscossione ne ha trasmesso con successo soltanto 1 milione.

Per cui, al fine di non vanificare gli effetti della riforma, lo stesso ministero dello sviluppo economico ha inviato nei giorni scorsi una nota ai vari consigli nazionali delle categorie professionali invitandoli a sollecitare gli ordini ad ottemperare agli obblighi di legge di aggiornamento dell’Ini-pec, garantendo così il flusso regolare delle notifiche.

fonte: http://www.studiocataldi.it/

Guida in stato di ebbrezza: niente prelievo del sangue senza avvocato

Guida in stato di ebbrezza: niente prelievo del sangue senza avvocato
Se l’esame non è effettuato nell’ambito di un protocollo sanitario ma disposto d’urgenza dalla P.G. è necessario avvisare il trasgressore della facoltà di assistenza legale

prelievoSono inutilizzabili le analisi del sangue effettuate sul fermato per guida in stato di ebbrezza se queste siano state disposte con atto urgente della polizia, ma senza aver avvisato il trasgressore della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ex art. 114 disp. att. c.p.p.
Lo ha disposto la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 22711/2016 che ha annullato senza rinvio, per insussistenza del fatto, la sentenza che aveva condannato il ricorrente per il reato di guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale.

La Corte territoriale aveva ritenuto infondata l’eccezione della difesa relativa al mancato avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p., in quanto l’esame ematico per l’accertamento del tasso alcolemico era stato eseguito nell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso a seguito del sinistro e non necessitava del consenso dell’interessato, e valutava congruo il trattamento sanzionatorio.
Ribaltato l’esito decisorio in Cassazione, dove l’imputato ha proposto ricorso deducendo che il prelievo ematico era stato effettuato senza l’osservanza delle prescrizioni di legge con conseguente inutilizzabilità degli esiti.

Una doglianza fondata per gli Ermellini che rammentano il consolidato orietamento di legittimità secondo cui “l’effettuazione dell’alcoltest da parte dei sanitari di una struttura nella quale il soggetto sottoposto all’esame sia stato ricoverato subito dopo un incidente stradale presuppone, a pena di nullità di ordine generale a regime intermedio, il previo avviso allo stesso, quale persona sottoposta alle indagini, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ex art.114 disp. att. c.p.p., se trattasi di attività compiuta esclusivamente in conseguenza di richiesta della polizia giudiziaria, e non, invece, nell’ambito di un protocollo medico-terapeutico”

Nel caso di specie, il ricorrente aveva provocato un sinistro stradale ed era stato condotto presso il nosocomio ove gli organi accertatori avevano chiesto, via fax, la verifica del tasso alcolemico: il prelievo ematico, limitato alla ricerca di sostanze alcoliche o stupefacenti, non era stato dunque effettuato nell’ambito di un protocollo sanitario per terapie di pronto soccorso, ma come atto urgente di P.G. che necessitava dell’avviso al difensore in base al combinato disposto degli artt. 354 e 356 c.p.p.
L’inutilizzabilità dell’accertamento e la mancanza di altre prove sullo stato di ebbrezza comportano l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

fonte: http://www.studiocataldi.it/

Responsabilità medica: il danno per il mancato consenso informato va risarcito anche se l’intervento è riuscito

Responsabilità medica: il danno per il mancato consenso informato va risarcito anche se l’intervento è riuscito
La violazione dell’obbligo informativo rappresenta un danno autonomo da quello della lesione alla salute

consenso-informatoSe manca il consenso informato, il paziente va risarcito a prescindere dal fatto che l’intervento sia riuscito. La violazione dell’obbligo informativo, infatti, costituisce un danno autonomo da risarcire anche se non vi è stato un danno alla salute, in quanto ad essere leso è il diritto all’autodeterminazione del malato. Lo ha stabilito la terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 10414/2016 (pubblicata il 20 maggio scorso e qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di una paziente che chiedeva la condanna del medico e della struttura sanitaria al risarcimento del danno per l’inadempimento degli obblighi informativi.

Nel caso di specie, la paziente veniva, peraltro, risarcita con le tabelle milanesi, per l’intervento chirurgico effettuato (“settoetmoidosfenectomia decompressiva neurovascolare entronasale radicale di terzo grado”) con l’obiettivo di risolvere le crisi di cefalee di cui soffriva, che aveva addirittura aggravato i suoi problemi di salute. Ma i giudici di merito liquidavano i danni, accertati a mezzo di ctu, pari al 18% del danno biologico (oltre 6 mesi di invalidità temporanea al 50% e 6 mesi di invalidità temporanea al 25%), giudicandoli esaustivi e comprensivi della sofferenza morale patita dalla danneggiata e di ogni altro profilo di danno non patrimoniale dedotto in atto.

La paziente ricorreva, quindi, innanzi, al Palazzaccio sostenendo l’errore delle sentenze di merito laddove non ravvisano come autonoma e distinta voce di risarcimento la mancanza di informazione e di consenso informato, assumendo che ciò costituisce di per sé un danno nei confronti della paziente che deve essere risarcito in maniera autonoma ed a prescindere dal danno alla salute e dagli altri danni ad esso connessi.

Per gli Ermellini, la donna ha ragione.

In tema di attività medico-chirurgica, si legge infatti in sentenza, è principio consolidato che “è risarcibile il danno cagionato dalla mancata acquisizione del consenso informato del paziente in ordine all’esecuzione di un intervento chirurgico, ancorché esso apparisse, ‘ex ante’, necessitato sul piano terapeutico e sia pure risultato, ‘ex post’, integralmente risolutivo della patologia lamentata, integrando comunque tale omissione dell’informazione una privazione della libertà di autodeterminazione del paziente circa la sua persona, in quanto preclusiva della possibilità di esercitare tutte le opzioni relative all’espletamento dell’atto medico e di beneficiare della conseguente diminuzione della sofferenza psichica, senza che detti pregiudizi vengano in alcun modo compensati dall’esito favorevole dell’intervento” (cfr., in tal senso, Cass. n. 12205/2015).

L’acquisizione del consenso informato del paziente, dunque, ad opera del sanitario, è “prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico, di talché l’errata esecuzione di quest’ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell’obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti rispettivamente, all’autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all’integrità psicofisica – pregiudicati nelle due differenti ipotesi”.

Da qui l’accoglimento del ricorso. La parola passa al giudice del rinvio.

fonte: http://www.studiocataldi.it/

Assicurazioni: 2milioni di euro di multa per le notifiche di atti e decreti ingiuntivi illegittimi

Assicurazioni: 2milioni di euro di multa per le notifiche di atti e decreti ingiuntivi illegittimi
Per l’Antitrust, tali azioni integrano pratiche commerciali aggressive e scorrette

InsuranceDall’Antitrust arrivano brutte notizie per le grandi compagnie che intendono recuperare i crediti vantati nei confronti dei consumatori: notificare decreti ingiuntivi e atti di citazione dinanzi a dei giudici che sono incompetenti per territorio va considerata una pratica commerciale aggressiva e quindi scorretta.

Con tre provvedimenti (il numero 10222/2016, il numero 10223/2016 e il numero 10273/2016 del 18 maggio) l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha infatti condannato tre grandi compagnie assicurative al pagamento di una sanzione di circa due milioni di euro per aver inviato decreti ingiuntivi e atti di citazione non rispettando la regola del cd. foro del consumatore.

La violazione sistematica del codice del consumo per favorire la propria attività di recupero crediti, infatti, non è più un comportamento ammissibile e va repressa.

Sostanzialmente, la colpa delle Compagnie è stata quella di aver tentato di soddisfare le proprie pretese creditorie inoltrando atti di citazione in giudizio o ricorsi per decreti ingiuntivi senza rispettare la competenza del foro di residenza del consumatore e spesso senza poi iscrivere la causa a ruolo quando richiesto.

L’attività di recupero del credito, invece soggiace pienamente alle norme del codice del consumo, dovendo essere considerata come una pratica commerciale post-vendita, come già l’Antitrust aveva avuto modo di chiarire in altre occasioni.

E la condotta contestata dall’Autorità, come accennato, è stata tutt’altro che sporadica. Limitando l’analisi ai soli decreti ingiuntivi, basti pensare che dei 937 notificati da una delle Compagnie sanzionate tra il 14 novembre 2011 e il 29 ottobre 2015, ben 868 non provenivano dal foro di residenza del consumatore.

La tutela del consumatore, insomma, è stata ripetutamente calpestata senza che l’eventuale declaratoria di incompetenza del giudice adito possa considerarsi idonea a ripristinarla e senza che sia possibile individuare la ragione di tale comportamento nell’esercizio di un diritto legittimo di recupero in sede giudiziale dei crediti delle Compagnie.

A prescindere, insomma, dall’effettiva esigibilità del credito, le condotte sanzionate non possono che essere considerate delle pratiche commerciali aggressive, in quanto perfettamente idonee a ingenerare nel consumatore medio il convincimento che sia meglio pagare l’importo che affrontare un contenzioso in un luogo lontano da quello in cui si risiede, con tutte le difficoltà del caso.

L’unica attenuante riconosciuta dall’Antitrust è stata quella derivante dall’aver le Compagnie, in alcuni casi, restituito al consumatore le somme loro liquidate a titolo di spese e compensi, in maniera tale da limitare gli effetti pregiudizievoli della vicenda.

fonte: http://www.studiocataldi.it/

Bar e ristoranti: il gazebo senza permesso è reato

Bar e ristoranti: il gazebo senza permesso è reato
L’opera, per consistenza e caratteristiche costruttive, determina un incremento volumetrico non precario

gazeboÈ necessario il permesso a costruire per il “dehor” realizzato dal proprietario con pedana e gazebo, destinato ad accogliere i tavoli di un ristorante da lui gestito: opere aventi simile consistenza e caratteristiche costruttive occupano il suolo pubblico determinando indubbiamente un intervento volumetrico che non può definirsi precario.

Lo ha disposto la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza 21988/2016 (qui sotto allegata) sul ricorso del gestore di un ristorante contro l’ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti della struttura realizzata dal ricorrente e consistente in una pedana delimitata da parapetti in ferro con pannellatura modulare e copertura sorretta da travatura orizzontale e verticale.

Per il Tribunale l’opera, destinata ad accogliere i clienti del ristorante dell’indagato, invade il suolo pubblico occupandolo senza titolo posta la necessità del preventivo rilascio del permesso di costruire.
Premesse condivide dagli Ermellini per ciò che riguarda la contravvenzione edilizia: va, infatti, rilevato che le opere aventi consistenza e caratteristiche costruttive quali quelle realizzate dal ricorrente devono senz’altro ritenersi soggette al permesso di costruire.

Si tratta, invero, di una struttura destinata, per dimensioni e caratteristiche costruttive, a non contingenti esigenze di esercizio dell’attività di ristorazione che determina, indubbiamente, un incremento volumetrico.
La struttura, che, come chiarito nella descrizione riportata dal Tribunale, è costituita, oltre che da una pedana delimitata da parapetti in ferro, anche da una chiusura laterale mediante pannellatura modulare e da una copertura sorretta da travatura orizzontale e verticale, ha, evidentemente, caratteristiche di gran lunga differenti rispetto a quelle richieste per delimitare lo spazio esterno di un locale ed assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone, costituendo, in buona sostanza, non un dehor, come lo definisce il ricorrente e, cioè, uno spazio esterno ad un pubblico esercizio attrezzato con arredi, bensì una nuova volumetria suscettibile di autonoma utilizzazione.

Un intervento di tale consistenza non potrebbe neppure definirsi precario, atteso che, secondo quanto ripetutamente stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, la precarietà non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all’opera dall’utilizzatore, sono irrilevanti le caratteristiche costruttive i materiali impiegati e l’agevole rimovibilità, l’opera deve avere una intrinseca destinazione materiale ad un uso realmente precario per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo e deve, inoltre, essere destinata ad una sollecita eliminazione alla cessazione dell’uso.
Il ricorso va pertanto rigettato.

fonte: http://www.studiocataldi.it/

Oltraggio a pubblico ufficiale. Il reato c’è se avviene in presenza di più persone

Oltraggio a pubblico ufficiale. Il reato c’è se avviene in presenza di più persone
Secondo la Cassazione data presenza di più persone, a nulla rileva che le stesse abbiano effettivamente sentito le frasi pronunciate dall’imputato

carabinieriCome noto, il nostro ordinamento penale sanziona l’oltraggio a pubblico ufficiale, ovverosia il comportamento posto in essere da chi offende l’onore e il prestigio di tale soggetto mentre compie un atto di ufficio e a causa o nell’esercizio delle sue funzioni.

Affinché il reato di configuri, inoltre, è necessario che il comportamento censurato sia posto in essere in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone.

A prevederlo, in particolare, è l’articolo 341-bis del codice penale.

Se tuttavia quanto disposto dalla norma non dovesse essere chiaro a tutti, basta guardare alla giurisprudenza per comprendere gli esatti confini della disciplina sanzionatoria.

Ed è proprio degli ultimi giorni una pronuncia con la quale i giudici di legittimità hanno chiarito che, come da orientamento ormai consolidato, ai fini della configurabilità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale è sufficiente che gli i presenti abbiano la possibilità di udire le parole oltraggiose, non essendo invece necessario che gli stessi le sentano effettivamente.

Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza numero 15440/2016, depositata il 13 aprile 2016 (qui sotto allegata), con la quale la sesta sezione penale della Corte di cassazione ha sancito che, considerando che il bene giuridico fondamentale che l’articolo 341-bis del codice penale tutela è il buon andamento della pubblica amministrazione, già solo il fatto che le parole possano essere udite dai presenti rappresenta un aggravio psicologico idoneo a compromettere la prestazione del pubblico ufficiale e, di conseguenza, integra l’ipotesi delittuosa.

Esse, infatti, disturbano comunque la vittima mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse per lui e per l’amministrazione della quale fa parte e ulteriori rispetto a quelle ordinarie.

Così nel caso di specie la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un uomo condannato per il reato di cui all’articolo 341-bis c.p. per aver rivolto invettive contro un appuntato della guardia di finanza: data la presenza di più persone al momento del fatto, a nulla rileva che le stesse abbiano effettivamente udito le frasi pronunciate dall’imputato.

fonte: http://www.studiocataldi.it/

Scatta la mediazione obbligatoria sulla riconvenzionale

Scatta la mediazione obbligatoria sulla riconvenzionale
Per la domanda inedita si applica la mediazione preventiva obbligatoria quando riguarda le materie elencate dal legislatore

mediazioneL’obbligo della mediazione si applica anche alla domanda riconvenzionale “inedita” laddove attenga alle materie elencate dal legislatore. Sono queste le conclusioni cui approda il Tribunale di Verona, nell’ordinanza del 12 maggio scorso, pronunciandosi su una questione che vede ancora una giurisprudenza altalenante.

Nella vicenda, un cliente aveva trascinato la propria banca in giudizio la quale aveva proposto riconvenzionale per far condannare parte attrice al pagamento di oltre 32mila euro a titolo di saldo di un rapporto di conto corrente.

Domanda sulla quale il tribunale, a scioglimento della riserva, ha rilevato il difetto della condizione di procedibilità, rinviando l’udienza con termine per il deposito dell’istanza di mediazione, nonostante già prima dell’inizio del giudizio fosse stato esperito tentativo di conciliazione su iniziativa degli attori, al quale aveva partecipato anche il difensore dell’istituto di credito, giacché in tale sede, non risulta che le parti avessero discusso della pretesa successivamente svolta dalla banca.

Per cui essendo in presenza di una riconvenzionale c.d. inedita si deve ritenere che anch’essa sia soggetta a mediazione ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis del decreto legislativo n. 28/2010.

Militano a favore della sottoposizione anche di tale domanda al tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo il giudice scaligero tre circostanze:

1) il fatto che la Cassazione (con sentenza n. 830/2006), ha interpretato una norma analoga, ed anzi identica nella sua prima parte all’art. 5 comma 1 bis d.lgs. n. 28/2010 (ossia l’art. 46 l. n. 3/1982, ora art. 11 d. lgs. n. 150/2011 in materia di contratti agrari), “nel senso che l’onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione sussiste anche nei confronti del convenuto che proponga una riconvenzionale secondo uno dei criteri di collegamento previsti dall’articolo 36 c.p.c.”;

2) il termine “convenuto” utilizzato dall’art. comma 1bis del d.lgs. n. 28/2010, “per indicare il soggetto che eccepisce l’improcedibilità della domanda ben può essere riferito all’attore rispetto alla domanda riconvenzionale”;

3) escludendo la domanda del convenuto dall’ambito di applicazione dell’art. 5 citato si “provocherebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra attore e convenuto del tutto illegittima”.

Né a tali considerazioni, ha ragionato il tribunale, può obiettarsi che la norma in esame debba essere interpretata restrittivamente, costituendo una deroga al diritto di azione, “atteso che tale argomento presuppone che la norma sia inequivoca nell’escludere dall’obbligo di mediazione le domande cumulate mentre, dopo quanto detto sopra, così non è”.

Né, infine, può sostenersi che lo svolgimento di un secondo procedimento di mediazione dopo l’esito infruttuoso del primo sia “inutile e dispendioso”, giacché esso avverrebbe, appunto, “sulla base di una circostanza sopravvenuta costituita dalla domanda di condanna del soggetto convenuto – idonea – a indurre le parti a riconsiderare la possibilità di una definizione transattiva della controversia”.

Giova sottolineare, tuttavia, che in materia sussiste ancora un contrasto aperto nella giurisprudenza (a favore dell’assoggettamento alla mediazione obbligatoria delle domande riconvenzionali si sono espressi, da ultimo, Trib. Roma, ordinanza 27.11.2015; Trib. Como, sezione Cantù, ordinanza 2.12.2012; contra: Trib. Palermo, ord. 27.2.2016; Trib. Reggio Calabria, ord. 22.4.2014).

fonte: http://www.studiocataldi.it/

È reato usare il collare elettrico per addestrare il cane

È reato usare il collare elettrico per addestrare il cane
Per la Cassazione è integrata la fattispecie di cui all’art. 727, secondo comma, c.p. per le sofferenze inflitte

collare elettronicoIl padrone che usa il collare elettrico per addestrare il proprio cane commette reato. Anche se non si versa, infatti, in tali casi, nell’ipotesi di maltrattamento (ex art. 544-ter c.p.), giacché non si può parlare di “sevizie” o “lesioni” all’animale viene comunque inflitta una sofferenza per via delle scosse. È integrata, quindi, la contravvenzione per abbandono (art. 727, secondo comma, c.p.). Ad affermarlo è la terza sezione penale della Cassazione (sentenza n. 21932/2016), pronunciandosi sulla vicenda di un uomo, condannato in appello per il reato di maltrattamento di animali, per aver applicato un collare elettrico ai suoi due cani al fine di addestrarli all’attività venatoria.

Il cacciatore ricorreva innanzi a piazza Cavour lamentando erronea applicazione di legge in quanto il reato contestato prevede le lesioni o le sevizie all’animale oltre ad uno “stato di inutile sofferenza”.

Gli Ermellini accolgono le sue doglianze e derubricano il reato in contravvenzione, ammettendo che nel collare elettrico “il livello di stimolazione può essere regolato dal telecomando (tensione e durata)”, per cui è escluso, secondo le conclusioni del perito, “qualsiasi rischio per la salute del cane” avendo gli impulsi una durata molto limitata, essendo l’energia trasmessa trascurabile e attraversando “una zona limitata del corpo senza interessare gli organi vitali”.

Tuttavia, ciò non toglie che con tali strumenti vengono comunque inflitte “sofferenze gravi e incompatibili con la natura degli animali”.

Per cui, i giudici invitano espressamente ad utilizzare altri metodi di addestramento “più consoni alla natura etologica dell’animale” e confermano la contravvenzione, dalla quale in ogni caso l’uomo si salva per l’intervenuta prescrizione.

fonte: http://www.studiocataldi.it/

Certificati: commette reato il medico che proroga la malattia al telefono

Certificati: commette reato il medico che proroga la malattia al telefono
Risponde di falso ideologico il sanitario che basa la sua diagnosi su quanto riferito dal lavoratore telefonicamente

Arzt verschreibt die KrankmeldungLa possibilità per i lavoratori di assentarsi dal lavoro nel caso in cui essi siano colti da malattia è un diritto che il nostro ordinamento tutela in maniera assoluta.

Tuttavia, come noto, tale diritto può essere esercitato solo se è sorretto da un certificato medico che attesti l’effettivo stato di salute del dipendente.

A tal proposito è interessante sottolineare che spesso accade che la durata della prognosi che il medico indica nel primo certificato non è sufficiente per una completa guarigione, tanto che si rende necessaria la proroga del certificato stesso.

Affinché tale proroga sia legittima, tuttavia, è necessario che il sanitario si rechi personalmente a visitare il lavoratore per accertarne l’effettivo stato di salute, senza che sia possibile provvedere al prolungamento dell’efficacia del certificato sulla base di una visita soltanto “telefonica” e fondata esclusivamente su quanto riferito dal paziente.

Nonostante talvolta la questione venga presa alla leggera, in realtà ad essa ci si deve approcciare con la massima serietà: il rischio di essere sanzionati penalmente, infatti, non è così remoto.

Anzi: la giurisprudenza si è in passato occupata di tale specifica questione con la sentenza numero 18687 del 15 maggio 2012, nella quale è stata confermata la condanna di un sanitario per il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati, di cui all’articolo 480 del codice penale.

Nel caso di specie non era bastato al medico sottolineare che la lavoratrice sua paziente era stata visitata appena quattro giorni prima della proroga: il fatto di aver compilato il certificato fondandosi solo sui sintomi riferiti dalla donna via telefono non ha salvato il sanitario dal dover rispondere di falso certificato.

Valigetta alla mano, quindi, ogni medico prima di firmare un certificato deve accertare che effettivamente quanto in esso riportato corrisponda a realtà.

fonte: http://www.studiocataldi.it/