La responsabilità della guardia medica.
La guardia medica è responsabile se non effettua una visita domiciliare urgente, ma non quando il suo intervento potrebbe risultare una perdita di tempo
La guardia medica è responsabile penalmente in ogni caso in cui, durante il suo turno, non effettui repentinamente gli interventi richiesti dagli utenti a livello territoriale che risultino essere urgenti.
Sebbene tale professionista abbia il potere di valutare la necessità o meno di visitare il paziente, tenendo conto della sintomatologia riferitagli, in caso di contestazione, il giudice può comunque sindacare la scelta del sanitario laddove la stessa risulti arbitraria e ingiustificata.
Responsabilità guardia medica: rifiuto di atti d’ufficio.
Tale affermazione trova ampio riscontro nella giurisprudenza, anche molto recente, che ha individuato la fattispecie penale integrata dalla guardia medica che tenga un simile comportamento nel reato di rifiuto di atti d’ufficio.
Possiamo citare, ad esempio, la sentenza n. 34535/2019, nella quale si legge che “integra il rifiuto di atti d’ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente, nella persuasione a priori della ” enfatizzazione” dei sintomi denunciati dal paziente posto che l’esercizio del potere – dovere di valutare la necessità della visita sulla base della sintomatologia esposta, sicuramente spettante al professionista, è comunque sicuramente sindacabile da parte del giudice al fine di accertare se esso non trasmodi nell’assunzione di deliberazioni ingiustificate ed arbitrarie, scollegate dai basilari elementi di ragionevolezza desumibili dal contesto storico del singolo episodio e dai protocolli sanitari applicabili”.
Guardia medica e 118
La guardia medica commette il reato di omissione di atti d’ufficio anche quando non si limita a non aderire alla richiesta di intervento domiciliare urgente, ma suggerisce al paziente di richiedere l’intervento del 118 per il trasporto in ospedale. In tale ipotesi, infatti, è evidente che il medico è consapevole del fatto che la situazione denunciatagli telefonicamente richiede l’intervento tempestivo di un sanitario e, pertanto, è connotata di una certa gravità che richiederebbe una maggiore diligenza (v. Cass. n. 35344/2008 e, più di recente, Cass. n. 8377/2020).
In ogni caso, prima di giudicare bisogna prestare particolare attenzione alle circostanze del caso concreto: se l’intervento domiciliare si rivela inutile o, addirittura, potenzialmente dannoso per la perdita di tempo che potrebbe cagionare nella corretta gestione del caso clinico lamentato dal paziente, la guardia medica non può rispondere penalmente per non essersi recata a casa del malato, limitandosi a suggerirgli di chiamare il 118. Né le può essere addebitata la circostanza di non aver provveduto personalmente a contattare tale servizio (v. Cass. n. 226/2015)
Responsabilità della guardia medica: reato di pericolo
In ogni caso, quando il delitto di rifiuto di atti d’ufficio è astrattamente integrato, non basta a salvare la guardia medica la circostanza che il paziente abbia subito un danno effettivo dall’omesso intervento domiciliare.
Come ricordato dalla Corte di cassazione (v. sentenza n. 8377/2020 citata sopra), infatti, “il delitto descritto nell’art. 328 cod. pen. è reato di pericolo, perché prescinde dalla causazione di un danno effettivo e postula semplicemente la potenzialità del rifiuto a produrre un danno o una lesione”.
fonte: http://www.studiocataldi.it/