La circolare INPS n. 77/2021 fornisce indicazioni sul funzionamento del Fondo bilaterale per tutelare i dipendenti degli studi professionali .
Con la circolare n. 77 del 26 maggio 2021 l’INPS fornisce importanti indicazioni sul funzionamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, frutto dell’accordo sindacale nazionale stipulato il 3 ottobre 2017 tra Confprofessioni e le Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.
Accordo recepito con decreto interministeriale n. 104125/2019 che presso l’INPS ha stato istituito infatti il Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali, tra le quali, come risulta dall’allegato 2 della circolare, figurano anche gli Studi legali.
Tralasciando gli aspetti tecnici e contabili più complicati vediamo che cosa prevede la circolare anche per i dipendenti degli studi legali.
Fondo di solidarietà: natura, obblighi e gestione
Il Fondo, gestito dal Comitato amministratore, è una gestione INPS, è privo di personalità giuridica, ma è autonomo per quanto riguarda la gestione finanziaria e patrimoniale. Il Fondo deve operare in pareggio e se non ha le disponibilità finanziare non può erogare alcuna prestazione.
Finalità del Fondo di solidarietà
Il Fondo di solidarietà è stato istituito per fornire ai dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali – che occupano mediamente più di tre dipendenti – una tutela a sostegno del reddito, durante il rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali previste in materia d’integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie dagli articoli 11 e 21 del D.lgs n. 148/2015.
Ai sensi del suddetto art. 11 l’integrazione salariale ordinaria è corrisposta quando la riduzione o la sospensione dall’attività siano conseguenza di “situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali” o “di situazioni temporanee di mercato”.
Quella straordinaria invece, ai sensi dell’art. 21, in presenza di una riorganizzazione aziendale; di una crisi aziendale, a esclusione, a partire dal 1° gennaio 2016, i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa o di un contratto di solidarietà.
Chi beneficia del Fondo
Del Fondo di solidarietà beneficiano i dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali (studi legali inclusi) compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi però i dirigenti.
Ne consegue che sono tenuti al versamento del contributo per il finanziamento del Fondo i datori di lavoro del settore professionale, che impiegano mediamente più di tre dipendenti.
Prestazioni erogate
Il Fondo eroga ai soggetti a esso aderenti un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro o dalla sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le cause previste dalla legislazione in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
L’erogazione di prestazioni ordinarie comporta l’accredito della contribuzione correlata, computata in base a quanto previsto dall’art 40 della legge n. 183/2010.
Ricorsi amministrativi
Prevista la possibilità di ricorrere contro i provvedimenti adottati dal Fondo indirizzandoli al Comitato amministratore presso la Direzione Generale INPS, per le materie di competenza. A questo organo il compito di decidere in un’unica istanza.
fonte: http://www.studiocataldi.it/