Il coniuge che entra nella casa assegnata alla ex commette reato. Anche se è comproprietario

Il coniuge che entra nella casa assegnata alla ex commette reato. Anche se è comproprietario.

Nonostante la casa sia di proprietà comune è integrato il reato di violazione di domicilio.

mutuo31Ex coniuge invadente? Il rischio, per colui che si introduce nella casa coniugale assegnata all’altro, è quello di finire direttamente davanti al giudice penale per il reato di violazione di domicilio. Non è infrequente, infatti, che seppur la casa sia stata assegnata all’altro, l’ex decida di accedervi ugualmente

Tale attegiamento non è, tuttavia, privo di conseguenze, come dimostra la giurisprudenza intervenuta sul tema in diverse occasioni, soprattutto quando i rapporti tra i coniugi sono irrimediabilmente compromessi.

Nel 2012 il Tribunale di Padova con sentenza datata 1° febbraio, ha condannato per molestia e violazione di domicilio il marito che si era introdotto furtivamente nella casa assegnata all’altro coniuge.

L’uomo, a seguito della separazione, era rimasto privo di un tetto sulla testa e si era rifugiato nella cantina dell’abitazione gravata da un mutuo di cui lui continuava ad occuparsi.

Tuttavia, tanto non è bastato a sfuggire alla condanna dopo la denuncia della moglie, accortasi che l’uomo approfittava dei momenti di sua assenza per salrie al piano superiore e mangiare e lavarsi.

Per il giudice integra, infatti, violazione di domicilio, aggravato dalla violenza sulle cose, la condotta di colui che si introduce nell’abitazione altrui dopo aver sostituito la serratura della porta.

Anche la Corte di Cassazione ha affrontato la tematica, come dimostra lasentenza n. 19116/2009 con la quale gli Ermellini hanno stabilito che va condannato l’ex marito che, seppur comproprietario della ex casa coniugale, vi si introduca senza il consenso della moglie a cui era stata assegnata. Nessuna tolleranza, insomma, anche se l’ex consorte è comproprietario dell’abitazione.

Stesso scenario quello che emerge dalla sentenza n. 6377/2010 resa dalla quinta sezione penale della Suprema Corte, che ha confermato la condanna per il marito recatosi senza autorizzazione nella casa in cui viveva la ex moglie, per fotocopiare documenti che gli servivano per il divorzio.

Viene escluso che si tratti del reato di furto, stante la sottrazione di alcuni documenti, ma solo provvisoriamente, mentre invece scatta l’accusa diviolazione di domicilio, giacche l’imputato si era introdotto sine titulonell’abitazione della persona offesa per entrare in possesso delle carte.

La Cassazione, con la sentenza n. 15696/2014, ha confermato la condanna per violazione di domicilio all’ex moglie che si era introdotta, dopo la separazione, nell’abitazione di comune proprietà assegnata al marito. La donna aveva forzato la porta d’ingresso e aveva aggredito il consorte, danneggiando le suppellettili dell’appartamento in cui questi viveva.

La Corte di legittimità ha ribadito che non ha alcun rilievo il fatto che la donna fosse comproprietaria dell’appartamento abitato, una volta accertato che lo stesso era stato assegnato al marito in sede di separazione legale dalla moglie.

Inutile, inoltre, anche affermare di aver ricevuto le chiavi dal marito: infatti, prosegue la Corte, seppur l’imputata avesse avuto, per qualche motivo, il possesso delle chiavi dell’appartamento, certamente non era autorizzata ad entrare, con la forza, nell’abitazione dell’ex.

fonte: http://www.studiocataldi.it/

Questa voce è stata pubblicata in Penale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *