Abusa del processo chi stressa il debitore con troppe azioni esecutive

Per la Cassazione abusa del processo il creditore che moltiplica le azioni esecutive aggravando inutilmente la posizione del debitore facendo lievitare i costi della procedura.

Moltiplicazione azioni esecutive: si rischia l’abuso del processo

Abusa del processo il creditore che aggrava inutilmente la posizione del debitore moltiplicando le azioni esecutive con l’unico effetto di far lievitare i costi della procedura. Tale condotta, oltre che processualmente illecita, lo è anche sul piano deontologico poiché l’avvocato rischia una sanzione se aggrava con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, qualora ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell’ordinanza n. 15077/2021  respingendo il ricorso di un creditore in possesso di cinque titoli esecutivi che aveva iniziato altrettante esecuzioni forzate nei confronti della debitrice, tutte e cinque nelle forme del pignoramento presso terzi e nei confronti del medesimo debitor debitoris.

Successivamente alla riunione da parte del Tribunale, nella veste di giudice dell’esecuzione, al creditore vennero assegnate le somme precettate, più ulteriori esborsi a titolo di onorari e spese. La vicenda giunge in Cassazione a seguito del rigetto dell’opposizione contro l’ordinanza di assegnazioni, con cui il creditore lamentava la sottostima tanto delle spese quanto degli onorari.

Abuso del processo

Doglianza riproposta anche innanzi ai giudici di legittimità che tuttavia ritengono di confermare la decisione impugnata la quale, tra l’altro, ha fondato il rigetto anche sull’assunto che il creditore non può pretendere di addossare al debitore spese scaturenti dalla scelta di avvalersi di “mezzi di tutela più onerosi, quando nel caso concreto dispone di strumenti alternativi, che gli consentono di ottenere lo stesso grado di tutela”.

Una conclusione considerata dagli Ermellini corretta in diritto e fondata in fatto: costituisce infatti principio generale tanto del diritto delle obbligazioni (art. 1175 c.c.), quanto del diritto processuale (art. 88, 175 c.p.c.), il dovere di comportarsi con correttezza e buona fede. Principio che annovera tra le sue numerose declinazioni anche quella secondo cui non è consentito al creditore aggravare inutilmente la posizione del debitore, abusando del processo.

La giurisprudenza di legittimità ritiene che l’abuso del processo sia una condotta caratterizzata da un elemento oggettivo e uno soggettivo. Nel dettaglio, sul piano oggettivo si ha abuso del processo quando lo strumento processuale viene utilizzato per fini diversi ed ulteriori da quelli suoi propri, e illegittimi. Sul piano soggettivo, invece, si abusa del processo quando la condotta di cui sopra venga tenuta in violazione del generale dovere di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.).

Irripetibili le spese superflue o fatte lievitare dal creditore

In sede esecutiva, ” abusa del processo la moltiplicazione delle iniziative esecutive che, senza frutto per il creditore, hanno l’unico effetto di far lievitare i costi della procedura” e tale condotta appare illecita sia sul piano processuale che su quello deontologico, ai sensi dell’art. 66 del Codice deontologico forense (il quale stabilisce che l’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda a effettive ragioni di tutela della parte assistita), come già ripetutamente affermato dalla Cassazione stessa (cfr. ex multis, Sez. U, n. 27897/2017).

Conseguenza di simili condotte, afferma la Cassazione, non può che essere l’irripetibilità delle spese superflue o, peggio, fatte lievitare ad arte dal creditore. Tale irripetibilità, “quand’anche non esistesse l’art. 92, comma 2, c.p.c., o non se ne volesse predicare l’applicabilità al processo esecutivo, comunque discenderebbe dalla violazione dei ricordati doveri di correttezza e buona fede, e prima ancora sul principio di autoresponsabilità, di cui è espressione il secondo comma dell’articolo 1227 c.c.”.

Nel caso in esame, con la sua condotta, il creditore ha tra l’altro triplicato le spese di procedura, ha pignorato cinque volte successivamente il medesimo credito nei confronti del medesimo debitor debitoris. Per questo il ricorso va respinto e confermate le statuizioni dei giudici di merito.

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Componenti reddituali ad efficacia pluriennale: termine di accertamento

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione dettano le regole sul termine di decadenza per l’accertamento dei componenti reddituali (sentenza n. 8500/2021).

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 26 gennaio – 25 marzo 2021, n. 8500, Sezioni Unite,ha preso posizione, perseguendo la propria funzione nomofilattica, in merito ad una tematica, apparentemente non particolarmente controversa ma, relativa ad una questione di massima di particolare importanza per la quale ha pronunciato il seguente principio di diritto:

nel caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale per ragioni diverse dall’errato computo del singolo rateo dedotto e concernenti invece il fatto generatore ed il presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, non già in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio”.

Il tema del termine di accertamento dei costi pluriennali è caratterizzato da due argomenti assolutamente pregnanti che lo attraversano e lo connotano:

  1. il principio di autonomia del periodo di imposta (art. 7, c. 1, T.U.I.R.);
  2. l’efficacia espansiva del giudicato esterno su fatti aventi efficacia permanente o pluriennale.

Orbene, il caso in esame aveva ad oggetto tematiche estremamente complesse e settoriali che riguardavano la svalutazione su crediti degli intermediari finanziari (art. 106, c. 3, T.U.I.R., modificato dopo i fatti di causa) ma, tuttavia, la questione devoluta alle Sezioni Unite rivestiva e riveste “una casistica ampia e di notevole riscontro pratico, caratterizzata dalla rilevanza pluriennale di determinati componenti reddituali”.

Donde, l’opportunità, in seguito a ordinanza di rimessione (Cass. Civ. Sez. V, Ord., 5 giugno 2020, n. 10701) della pronuncia a Sezioni Unite.

 La controversia oggetto del giudizio e l’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite

L’Amministrazione finanziaria ha notificato, nei confronti di un intermediario finanziario, ritenuto stabile organizzazione in Italia di società residente all’estero (segnatamente in Olanda) un avviso di accertamento ai fini I.R.E.S. ed I.R.A.P. per l’anno 2004, a mezzo del quale contestava la deduzione della quota di un nono dell’ammontare dell’eccedenza della svalutazione del credito erogato di altre società di capitali, maturata e iscritta per la prima volta in bilancio nell’esercizio 2003.

La ricorrente ha agito in giudizio impugnando l’avviso di accertamento, e deducendo, tra le altre doglianze e per quanto qui di interesse, l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione finanziaria in quanto essa non aveva proceduto a rettificare la svalutazione del credito nel primo periodo d’imposta in cui tale componente passiva è stata esposta: pertanto, ad avviso della contribuente, non era possibile considerarsi legittima la rettifica dei ratei relativi annualità successive basati sul medesimo presupposto costitutivo.

La Commissione Tributaria Provinciale, così come quella Regionale investita del gravame, hanno accolto la tesi difensiva della contribuente: in entrambi i gradi di giudizio di merito, infatti, i giudici hanno ritenuto che la pretesa impositiva fosse illegittima proprio a causa del mancato disconoscimento, nei termini, dell’iniziale esposizione della svalutazione pluriennale nel bilancio 2003 della stabile organizzazione.

Per entrare maggiormente nel dettaglio, ad avviso della Commissione Tributaria Regionale (che si è occupata del giudizio di appello, C.T.R. Lombardia, 74/5/13) l’Agenzia delle Entrate avrebbe potuto soltanto verificare che la quota dedotta non eccedesse la percentuale di deducibilità consentita secondo la ripartizione pluriennale costante (nella specie un nono).

La sentenza di appello è stata impugnata dall’Amministrazione finanziaria la quale ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione affermando che l’Ufficio non è tenuto a disconoscere subito il costo spalmato su più esercizi, in quanto tale attività non sarebbe un “onere” in capo al Fisco che, se non tempestivamente adempiuto, preclude il recupero d’imposta per le annualità successive. Peraltro, ha osservato l’Agenzia delle Entrate, ciascuna annualità è caratterizzata, ex art. 7 T.U.I.R., da autonoma rilevanza.

La controversia, inizialmente assegnata – ratione materiae – alla sezione tributaria della Cassazione, è stata rimessa, considerata la sua rilevanza pratica, alle Sezioni Unite.

Ed invero, la questione oggetto del giudizio non riguardava solamente la svalutazione di crediti ma ogni fattispecie reddituale ad efficacia pluriennale e, su tale questione, non sempre sono state adottate soluzioni concordanti. Pertanto, come anticipato, con la citata ordinanza n. 10701/2020, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite.

I Giudici della V Sezione hanno rilevato come la tesi della effettiva decadenza dell’amministrazione finanziaria in ipotesi di mancata tempestiva rettifica della dichiarazione di prima emersione del componente pluriennale, sostenuta negli arresti giurisprudenziali precedenti (Cass. Civ. Sez. V, Sent., 24 aprile 2018, n. 9993 e Cass. Civ. Sez. V, Ord., 31 gennaio 2019, n. 2899), non appariva particolarmente persuasiva.

Più precisamente, i Giudici rimettenti hanno evidenziato come, in precedenza, la giurisprudenza si fosse orientata ad affrontare la tematica secondo il seguente principio: “in tema di accertamento, nell’ipotesi di beni ammortizzabili, il termine di decadenza per l’esercizio del potere impositivo decorre dall’annualità nella quale è stata presentata la dichiarazione in cui i costi sono stati concretamente sostenuti e la quota di ammortamento è stata iscritta in bilancio, rispetto alla quale sorgono i presupposti del diritto alla deduzione, a ciò non ostando il principio di autonomia dei periodi di imposta, che non opera in relazione a situazioni geneticamente unitarie ma destinate a ripercuotersi su annualità successive, e non potendo il contribuente, come peraltro affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 280 del 2005, essere esposto all’azione del Fisco per un periodo eccessivamente dilatato” (in questi termini, la citata Cass. Civ. n. 9993/2018).

Questa tesi, secondo quanto risultante dall’ordinanza di rimessione n. 10701/2020, è apparsa fallace e, pertanto, è stato richiesto l’intervento delle Sezioni Unite, le quali sono state investite della questione inerente alla decadenza dal potere di accertamento nei casi di contestazione di un componente reddituale pluriennale.

La citata ordinanza di rimessione (ord. 10701/2020), infatti, ha posto il seguente quesito di diritto: “se la decadenza dalla potestà impositiva dell’amministrazione finanziaria, che intenda contestare una svalutazione dei crediti risultanti in bilancio e, più in generale, un componente di reddito a efficacia pluriennale per ragioni che non dipendono dal mero errato computo del singolo rateo di esso, si determini con il decorso del termine per la rettifica della dichiarazione dove è indicato il singolo rateo in cui il componente reddituale pluriennale è suddiviso ovvero con il decorso del termine per la rettifica della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui il componente reddituale pluriennale è maturato ed è stato iscritto per la prima volta in bilancio”.

 La pronuncia delle Sezioni Unite

La sentenza in commento analizza le varie interpretazioni a tange molteplici istituti per giungere all’affermazione del principio di diritto sopra riportato.

Ad ogni modo, come già anticipato, il cuore della vicenda concerne le questioni interpretative che gravitano attorno alla decadenza dal potere di accertamento ex art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 in relazione alle componenti reddituali che esplicano efficacia pluriennale:

  • il principio dell’autonomia di ciascuna annualità solare di imposta (art. 7, c. 1, T.U.I.R.)
  • la regola processuale dell’efficacia espansiva del giudicato esterno su fatti aventi efficacia permanente o pluriennale.

Tali concetti assumono valenza fondamentale nell’impostazione interpretativa offerta dalle Sezioni Unite.

Il Consesso ha inteso offrire una soluzione unitaria al problema giuridico sollevato nell’ordinanza di rimessione.

Ad avviso delle Sezioni Unite, in ragione della periodicità (annuale) dell’imposta sul reddito (e della relativa dichiarazione), anche l’accertamento (da notificare, ex art. 43, d.P.R. n. 600/1973, “a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”) godrebbe di una autonoma decorrenza.

Secondo la Suprema Corte, dunque, il termine di accertamento “si “rinnova” dunque di anno in anno, nel senso che il suo oggetto è il controllo del reddito di ciascuna singola annualità presa in esame, e siccome il reddito verificato costituisce, come detto, un dato complessivo unitario costituente l’esito dell’interdipendenza di una molteplicità di componenti rilevanti, la sua verifica neppure si presta ad essere limitata a taluni componenti soltanto, con la salvezza di altri (quelli pluriennali) che, in ipotesi, non siano stati sottoposti a verifica negli anni precedenti; altrimenti, si verrebbe ad introdurre un limite di accertabilità, non solo temporale ma anche contenutistico, di cui non vi è riscontro nella legge (non potendosi esso ravvisare, in particolare, in quanto disposto, sull’oggetto dell’accertamento, negli artt. 39 e 40 D.P.R. cit.). Da ciò consegue che l’accertamento deve essere possibile, su ogni annualità, anche con riguardo al fatto costitutivo dell’elemento pluriennale dedotto e non soltanto alla correttezza della singola quota annuale di deduzione”.

In altre parole, secondo questa importante pronuncia, l’Amministrazione finanziaria non ha alcun “obbligo”, presieduto da decadenza o preclusione, di contestare il componente pluriennale fin dalla sua prima dichiarazione, trattandosi di una mera “facoltà” in capo all’Ente Pubblico che così può procedere al fine rettificare comportamenti e scelte del contribuente ritenute non corrette.

La seconda questione affrontata dal Collegio concerne la preclusione del giudicato ultrannuale.

Rispetto a tale tematica, si legge nella Sentenza, si tratta di questione che concerne il merito dell’imposizione, ovvero la sussistenza o insussistenza sostanziale dei suoi componenti fattuali o di qualificazione giuridica. I giudici compiono un articolato percorso motivazionale analizzando i vari orientamenti interpretativi fondati su molteplici e diverse tematiche e giunge ad affermare che il giudicato ultrannuale non avrebbe alcuna correlazione con la potestà accertativa dell’Ufficio: infatti, il giudicato non preclude l’accertamento in sé, ma opera rispetto all’esito dell’accertamento e in merito alla pretesa impositiva. Pertanto, una operazione sarebbe intangibile solamente quanto il giudicato ne affermi la sua legittimità.

 Considerazioni conclusive

La pronuncia in commento assume una notevole importanza non solo in ragione del fatto che è stata emessa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite ma, soprattutto, perché dovrà essere presa in considerazione dagli operatori economici che avranno l’onere, in primo luogo, di conservare tutta la documentazione inerente alle componenti reddituali aventi efficacia pluriennale anche oltre il termine massimo previsto dalle singole leggi di imposta o dallo Statuto dei Diritti del Contribuente.

La stessa Corte evidenzia che, nel nostro ordinamento, non sono affatto remote le ipotesi di componenti reddituali che esplicano effetti su plurimi periodi di imposta: al riguardo, nella sentenza, oltre a richiamare – ovviamente – proprio la questione della deducibilità della svalutazione del credito o degli interessi passivi, si pone mente, per esempio, a tutta la tematica delle detrazioni di imposta ex art. 16-bis del T.U.I.R.

Oggi, in seguito alle norme introdotte in occasione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, si pensi anche alle agevolazioni previste dall’art. 119, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. superbonus 110%).

Pertanto, appare evidente che la tematica oggetto della sentenza presenta significative e pregnanti ripercussioni nella vita di cittadini ed imprese.

Purtroppo, come peraltro prontamente segnalato dalla dottrina, le ripercussioni sui contribuenti sono assolutamente gravose perché impongono un onere di conservazione della documentazione che può raggiungere anche una durata di 30 o 40 anni (si pensi ai casi di ammortamento di beni immobili).

Non è ragionevole pensare che, nel breve periodo, la Suprema Corte riveda il proprio orientamento e, pertanto, appare necessario che i contribuenti, a loro tutela, si adoperino da subito per conservare la documentazione relativa alle operazioni economiche che danno luogo a componenti reddituali aventi efficacia pluriennale.

fonte: http://www.altalex.com/

Cashback, scattano sull’App Io gli avvisi per i furbetti

Dal cashback verranno cancellate le operazioni ritenute elusive per i maxi premi che saranno assegnati nelle prossime settimane. Più premi settimanali nella lotteria degli scontrini.

Mef, partono le verifiche dei furbetti del cashback

Con giugno inizia anche l’ultimo mese per poter usufruire del cashback e scalare la classifica delle transazioni per l’ambito premio del super cashback. I vincitori riceveranno i 1.500 euro entro la fine di agosto, tramite bonifico all’Iban indicato, insieme al rimborso del 10% sulle spese effettuate nei negozi. Nel frattempo però si prendono le contromisure per arginare i furbetti. Le operazioni ripetute e sospette saranno individuate dagli algoritmi che gestiscono il flusso di dati in entrata. Arriverà direttamente sullo smartphone del contribuente l’avviso del Mef sull’avvio di una verifica delle «transazioni anomale».

Cashback, il messaggio sull’app IO e diritto di replica

Nel messaggio in arrivo sull’App Io si legge le «transazioni ricorrenti di importo irrisorio, effettuate in numero elevato presso lo stesso esercente» non possono essere considerate valide per raggiungere i rimborsi e dunque saranno stornate dal sistema. Tuttavia l’acquirente, entro sette giorni dalla ricezione del messaggio, si può spiegare attraverso un modulo online l’oggetto effettivo della spesa a cui corrisponde ogni transazione stornata. Se convinceranno le spiegazioni fornite, le transazioni stornate saranno nuovamente considerate valide per il cashback.

Lotteria scontrini: più premi settimanali

Per la lotteria scontrini invece aumentano i premi settimanali a partire dall’estrazione del 10 giugno. A tal proposito i direttori dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane hanno firmato una determinazione per l’aumento del numero dei premi da assegnare rispetto a quanto stabilito dalla precedente datata 5 marzo 2020. Lo scorso 28 maggio 2021, il prot. 168441/RU, ha determinato che l’ammontare complessivo degli altri premi è di 11.100.000 euro. Ci saranno dunque 25 premi settimanali aggiuntivi pari a 10.000 euro cadauno per gli acquirenti e n. 25 premi settimanali aggiuntivi pari a 2.000 euro cadauno per gli esercenti.

Inoltre per ciascuna delle estrazioni settimanali del 12 agosto 2021 e del 30 dicembre 2021, si procederà all’assegnazione di 5 maxi premi di 150.000 euro cadauno per gli acquirenti e 5 maxi premi di 30.000 euro cadauno per gli esercenti.

fonte: http://www.studiocataldi.it/

Pedone attraversa fuori dalle strisce: Conducente responsabile in caso di investimento

Conducente responsabile anche se il pedone attraversa fuori dalle strisce

Per la Cassazione va condannata per omicidio colposo la conducente che nei pressi della fermata di un autobus non rallenta e investe un pedone.

Omicidio colposo per il conducente che investe il pedone

Complessa, come la vicenda sottoposta alla sua attenzione, la motivazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 20912/2021. Semplificando, per gli Ermellini il conducente merita la condanna per omicidio colposo perché deve essere sempre in grado di avere il controllo del mezzo e fermarsi in presenza di un ostacolo che può essere rappresentato anche da un pedone che attraversa fuori dalle strisce, soprattutto se di trova nei pressi di una fermata dell’autobus. In questi luoghi infatti è prevedibile che vi siano dei pedoni che attraversino. Imprudente il conducente che non rallenta.

 

La vicenda processuale

Una conducente investe un pedone mentre effettua una manovra di svolta a sinistra. La donna viene condannata in primo grado per il reato di omicidio colposo di cui all’art 589 c.p comma 2. In sede di appello la sentenza dispone la revoca delle statuizioni civili, ma conferma la condanna penale per omicidio colposo. L’investimento del pedone è avvenuto per negligenza e imperizia della conducente, che ha violato quanto sancito dall’art. 140 del Codice della Strada, che impone agli utenti della strada di comportarsi in moda da non costituire pericolo o intralcio per gli altri.

Il pedone ha attraversato fuori dalle strisce

L’imputata nel ricorrere in Cassazione solleva tre diversi motivi.

  • Con il primo rileva la prescrizione del reato realizzatasi in 10 anni, in applicazione della regola del raddoppio come prevista dalla legge 251/2005 e che, come chiarito dalla Cassazione n. 3291/2008, deve applicarsi al termine ordinario (di 5 anni di reclusione) e non a quello che deriva dall’applicazione dell’art. 161 comma 2 c.p.
  • Con il secondo rileva le diverse conclusioni a cui sono giunte le perizie tecniche del PM, della difesa e della parte civile sulla dinamica del sinistro e il rigetto ingiustificato della Corte di Appello di non conferire incarico peritale per ripetere la perizia.
  • Con il terzo contesta l’erronea applicazione delle nozioni di colpa e concorso di colpa, rammentando che inizialmente il PM aveva chiesto l’archiviazione del procedimento perché dal rapporto della polizia e dalla consulenza non erano emersi elementi per attribuire all’imputata la responsabilità del sinistro, verificatosi per la condotta incauta e imprudente del pedone, che ha attraversato fuori dalle strisce.

Il conducente deve controllare il veicolo e fermarsi in presenza di un ostacolo

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso analizzando uno ad uno i vari motivi del ricorso.

Per la Corte il primo motivo è infondato, perché dopo avere spiegato l’errore in cui è caduta l’imputata spiega che per il reato commesso dopo l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 157 della ex Cirilelli e prima dell’entrata in vigore dell’art. 589 c.p. come risultante dall’art. 1 del d.l n. 92/2008 convertito nella legge n. 125/2008, il termine di prescrizione ordinario non è 10 anni ma 12, come disposto dal comma 6 della norma che ne prevede il raddoppio aumentato in forza dell’art. 161 comma 2 c.p. Termine di prescrizione che quindi è di 15 anni (dodici anni più un quarto). Poiché il reato è stato commesso in data 11 aprile 2008 esso si prescrive in data 11 aprile 2023.

Infondati anche il secondo e il terzo motivo che la Corte esamina congiuntamente perché connessi.

Sulla questione della perizia gli Ermellini ricordano che non è una prova decisiva ed è neutra perché sottratta alla disponibilità delle parti, per cui se non viene effettuata non si può ricorrere in Cassazione. Fa presente inoltre che la Corte di appello, pur avendo dato atto della difformità delle perizie, ha affermato che le stesse offrono elementi sufficienti per ricostruire la dinamica del sinistro in quanto non esistono altri fatti utili da ricercare per escludere la responsabilità dell’imputata.

Dalle prove sono infatti emersi i seguenti e importanti dati:

  • “il punto d’urto all’interno alla carreggiata a sei metri dallo spartitraffico che delimitava l’accesso dei bus alla corsia di pertinenza per la fermata”
  • la velocità dell’autovettura di 40 km orari;
  • il divieto di passaggio in quel punto;
  • la condotta incauta del pedone perché ha attraversato il piazzale e le strade chi vi confluiscono, interferendo con le traiettorie dei veicoli procedenti in direzioni diverse.

La differenza principale tra la perizia del consulente del PM e quella dell’imputata fa riferimento alla velocità di attraversamento del pedone che ovviamente per il primo rende il pedone avvistabile dal conducente, mentre per il secondo no.

La Corte territoriale però, a giudizio della Cassazione, ha motivato l’addebito della responsabilità alla conducente perché nei pressi della fermata degli autobus ci si deve attendere l’attraversamento da parte dei pedoni, per cui l’andatura del mezzo doveva essere particolarmente moderata.

Poiché inoltre l’investimento è avvenuto a sei metri dallo spartitraffico pedone e conducente potevano ben avvistarsi.

La Corte ricorda poi il contenuto del principio dell’affidamento e conclude sostenendo che nel caso di specie era ragionevole prevedere la condotta della vittima e mettere quindi in atto la manovra necessaria a scongiurare lo scontro. Il conducente deve essere sempre in grado di controllare il proprio veicolo, compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, arrestarsi tempestivamente quando un ostacolo entra nel proprio campo visivo e usare la massima prudenza in prossimità delle intersezioni. Azioni possibili se il conducente rispetta anche una velocità proporzionata allo spazio necessario per arrestarsi tempestivamente, tenuto conto del tempo psicotecnico di reazione.

fonte: http://www.studiocataldi.it/

Caso sospetto di Covid in famiglia è legittimo impedimento

Per la Cassazione, la presenza all’interno del nucleo familiare del difensore di un caso sospetto di Covid è legittimo impedimento che giustifica l’istanza di rinvio

“Caso sospetto di Covid” in famiglia è legittimo impedimento?

Va accolta la richiesta di rinvio avanzata dal difensore che nel suo nucleo familiare ha un “caso sospetto di Covid”. La situazione costituisce legittimo impedimento, per cui l’ordinanza che rigetta senza motivo la richiesta di rinvio comunicata e documentata prontamente dal difensore va annullata. Queste le conclusioni della Cassazione nella sentenza n. 21139/2021 che ha accolto il ricorso dell’imputato contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza.

La vicenda processuale

Il Tribunale di sorveglianza di Roma rigetta l’istanza di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale presentata dall’imputato, in relazione alla pena detentiva che il condannato deve scontare, alla luce della gravità dei fatti per i quali l’istante è stato condannato e perché non è stata svolta in maniera completa la lettura critica del suo vissuto criminale, che impone di “formulare una prognosi negativa sull’idoneità della misura alternativa invocata ad assolvere alle sue finalità di prevenzione speciale.”

“Caso sospetto di Covid” nella famiglia del difensore

L’imputato, assistito dai suoi due difensori però ricorre in Cassazione, lamentando la violazione di legge perché l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che gli ha negato l’affidamento in prova, non ha tenuto conto del legittimo impedimento addotto dall’avvocato all’udienza del 14 ottobre 2020 in cui ha fatto presente che nel suo nucleo familiare c’era in quel momento un “caso sospetto di Covid”. Situazione che avrebbe doveva condurre alla dichiarazione di nullità assoluta e insanabile dell’ordinanza emessa all’esito di detta udienza.

Va annullata l’ordinanza che non motiva il rigetto dell’istanza di rinvio

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell’imputato, annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio, ritenendo fondato il motivo del ricorso.

Preso atto che nel corso dell’udienza camerale del 14 ottobre 2020 il difensore dell’imputato ricorrente ha chiesto un rinvio dell’udienza perché presente all’interno del suo nucleo familiare un caso sospetto di Covid, la Cassazione rileva l’omessa pronuncia su tale richiesta da parte del Tribunale di Sorveglianza.

Fatta questa premessa, ricorda che l’art. 127 c.p.p che disciplina il procedimento in Camera di Consiglio al comma 4 dispone che: “L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.”

Norma da integrare con quanto sancito dall’art. 420-ter, comma 5 c.p.p., che sul legittimo impedimento difensivo dispone che il giudice “provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato.”

Impedimento che il difensore deve naturalmente documentare e comunicare tempestivamente se desidera ottenere un rinvio d’udienza. Nel caso di specie l’avvocato “documentava con apposita certificazione medica di essere legittimamente impedito a presenziare all’udienza del 14/10/2020, rappresentando la presenza nel suo nucleo familiare di un soggetto con “sospetto Covid”, per il quale, a seguito di apposita consultazione medica, veniva ordinata la sottoposizione a tampone.”

Istanza difensiva che il Tribunale di Sorveglianza ha respinto senza indicare i motivi del rigetto, in pieno contrasto con le due norme analizzate ossia l’art 127 c.p.p e l’art. 420-ter c.p.p. applicabili anche ai procedimenti di sorveglianza come già affermato da precedenti pronunce della Corte.

La stessa infatti ha avuto modo di chiarire che: “Nel procedimento di sorveglianza, in sede di udienza camerale partecipata ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen, è rilevante l’impedimento del difensore tempestivamente comunicato e determinato da serie ragioni di salute debitamente provate, sicché esso costituisce una causa di rinvio dell’udienza che, se disattesa, dà luogo a nullità di quest’ultima.”

fonte: http://www.studiocataldi.it/