Mantenimento figli maggiorenni: l’assegno si versa al genitore convivente

Mantenimento figli maggiorenni: l’assegno si versa al genitore convivente.                                                                                                                      Per la Cassazione, in assenza di domanda del figlio maggiorenne e non autosufficiente, è corretto che il mantenimento venga versato al genitore con lui convivente che materialmente provvede a tale mantenimento.

Il genitore tenuto a versare l’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, che convive con l’altro genitore, non ha possibilità di scegliere la persona nei cui confronti adempiere.

Sia il figlio, titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con cui questi convive, che ha diritto a ricevere dall’altro genitore un contributo per le spese necessaria a tale mantenimento cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi ed entrambi sono legittimati a percepire l’assegno.

È dunque corretto che, in assenza di una espressa domanda del figlio maggiorenne, il padre sia tenuto a versare l’assegno di mantenimento alla madre con cui coabita il figlio stesso.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con l’ordinanza 18008/2018 respingendo il ricorso di un padre. In sede di divorzio dalla ex, a carico dell’uomo era stato posto l’obbligo di versare un contributo di tremila euro per il mantenimento dei tre figli della coppia, tutti maggiorenni.

Di tale somma veniva disposto il pagamento diretto di euro 1000,00 ciascuno in favore di due dei figli e l’uomo aveva lamentato, in sede d’appello, che il Tribunale avesse disposto il versamento diretto del contributo per il terzo figlio a favore della madre con lui convivente.

Secondo la Corte territoriale, infatti, la regola della corresponsione diretta della somma a titolo di contributo al mantenimento al figlio maggiorenne, ma non economicamente sufficiente (cfr. art. 337-septies c.c.) è suscettibile di deroga qualora il figlio coabiti con uno dei genitori, considerati gli oneri della convivenza gravanti su quest’ultimo.

Pertanto ha concluso il giudice a quo, sia il figlio non autosufficiente coabitante con il genitore, sia quest’ultimo sono entrambi legittimati a percepire la somma dovuta, salvo il figlio vi faccia specificamente domanda.

La stessa doglianza viene riproposta dall’ex marito in Cassazione: per la difesa, la Corte d’Appello avrebbe errato a disporre il versamento diretto alla madre del mantenimento dovuto al figlio maggiorenne sulla base della sola convivenza, senza che sussistessero gravi e motivate ragioni per escludere il versamento diretto al figlio, da intendere quale unico legittimato a percepire tale somma.

Tuttavia, gli Ermellini ritengono di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest’ultimo anziché del genitore istante.

Anche a seguito dell’introduzione dell’art. 155-quinquies c.c. a opera della legge n. 54/2006, prosegue l’ordinanza, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell’altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l’assegno dall’obbligato (cfr. Cass., n. 25300/13; ord. n. 24316/13).

Ne deriva, conclude la Cassazione, che il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere. La Corte, pertanto, rigetta il ricorso.

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Bollette a 28 giorni: entro il 31 dicembre il rimborso

Bollette a 28 giorni: entro il 31 dicembre il rimborso.

L’Agcom ha individuato il termine entro cui gli operatori telefonici (Fastweb, Tim, Vodafone, Wind Tre) dovranno restituire in bolletta i giorni erosi a seguito della fatturazione a 28 giorni.

Entro il 31 dicembre Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb dovranno restituire in bolletta il “maltolto” a causa della fatturazione a 28 giorni. Lo ha deciso l’Agcom, individuando il termine entro il quale gli operatori telefonici dovranno rimborsare agli utenti i giorni illegittimamente erosi per la telefonia, a seguito delle bollette a 28 giorni emesse in violazione della delibera dell’Autorità n. 121/17/CONS.

L’Autorità, con 4 delibere precedenti, aveva diffidato gli operatori a far venir meno gli effetti dell’illegittima anticipazione della decorrenza delle fatture emesse successivamente alla data del 23 giugno 2017.

Nel rispetto delle indicazioni del Tar del Lazio, dunque, con l’attuale delibera n. 269/18/CONS, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha individuato il nuovo termine del 31 dicembre entro il quale le società dovranno ottemperare a quanto richiesto nei provvedimenti di diffida.

Il provvedimento adottato intende salvaguardare in tempi rapidi i diritti di tutti gli utenti coinvolti dagli aumenti tariffari imposti dagli operatori.

Nello specifico, entro tale data, le società di telefonia dovranno restituire alla clientela, direttamente in bolletta, o eventualmente spalmati su più fatture, “i giorni erosi per effetto della violazione dell’obbligo di cadenza di rinnovo delle offerte e della periodicità della fatturazione su base mensile”.

Riguardo al calcolo dei giorni da restituire, l’Agcom sottolinea che “ciascun operatore dovrà riconoscere in fattura ai propri utenti il periodo compreso tra il 23 giugno 2017 e la data in cui è stata ripristinata la fatturazione su base mensile”.

Per chi nel frattempo ha cambiato operatore, invece, precisa l’Autorità, “adeguate modalità di ristoro saranno definite all’esito dei contenziosi ancora pendenti dinanzi al TAR Lazio, la cui discussione di merito è prevista nel prossimo mese di novembre”.

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Avvocato accusato ingiustamente d’infedeltà: Risarcito

Per la Cassazione il danno non patrimoniale è dovuto per il turbamento della vita personale e professionale dell’avvocato provocato dalla diffusione della falsa notizia nel piccolo paese.

Il paese è piccolo, la gente mormora. Un assunto che può può risultare corretto al punto da giustificare il risarcimento del danno non patrimoniale all’avvocato accusato ingiustamente da un abitante del paese di aver avuto una relazione coniugale con sua moglie.

Chi ha diffuso la notizia, infatti, ha cercato di avvalorarla facendo ascoltare a tutti, compreso il parroco della città, un falso file audio con voci maschili e femminili che suggeriva riferibili a quella dell’avvocato e della moglie. La diffusione della notizia, il “cicaleccio” tra i compaesani e il clamore suscitato, hanno provocato nel professionista un turbamento alla sua vita personale e professionale tale da giustificare il risarcimento.

A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 17580/2018 pronunciandosi sul ricorso di un uomo condannato, dai giudici di merito, a risarcire un avvocato per aver diffuso la falsa notizia che il professionista intrattenesse una relazione extraconiugale con sua moglie.

Il legale, già coniugato, aveva chiesto e ottenuto risarcimento danni evidenziando come la notizia avesse avuto ampia eco nella piccola comunità locale e avesse leso il suo onore e la sua reputazione oltre che turbato la sua vita familiare e professionale.

In particolare, come rilevato dalla Corte d’appello, l’uomo aveva inciso su un nastro una voce maschile e una femminile e aveva fatto ascoltare la registrazione a varie persone, tra cui il parroco del paese, dando volutamente a intendere che le voci ivi registrate fossero quelle dell’avvocato e della presunta amante, ovvero sua moglie.

La notizia di tale presunta relazione ebbe grande scalpore sia nel luogo di residenza dei protagonisti, sia nei paesi limitrofi, venne ripresa dalla stampa locale, e continuò per molto tempo a suscitare i più diversi commenti provocando serio turbamento alla vita professionale e familiare dell’avvocato, coniugato con prole.

In Cassazione, l’uomo contesta il risarcimento per cui è stato condannato evidenziando che il danno sia stato erroneamente ritenuto in re ipsa, mentre sarebbe stato necessario dimostrate il concreto pregiudizio derivato all’avvocato e, in ogni caso, stimare il danno tenendo conto delle condizioni economiche del debitore.

In realtà, rilevano gli Ermellini, il giudice a quo ha ampiamente e correttamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente un danno non patrimoniale risarcibile.

La Corte territoriale, infatti, ha dato conto analiticamente degli elementi di fatto dai quali ha desunto l’esistenza d’un turbamento dell’animo dell’attore, e quindi d’un danno non patrimoniale: ovvero la diffusione avuta dalla notizia, il clamore che suscitò, i cicalecci prolungati tra i compaesani, le voci sulla probabilità d’un imminente divorzio dalla propria consorte.

La sentenza, dunque, non ha affatto liquidato il danno non patrimoniale sulla base della sola dimostrazione della lesione del diritto, ma ha al contrario accertato in concreto l’esistenza d’un pregiudizio non patrimoniale facendo ricorso, correttamente, a indici esterni e a presunzioni semplici ex art. 2727 del codice civile.

Nonostante la Corte d’appello abbia affermato che la gravità della notizia diffusa “potrebbe considerarsi un
danno in re ipsa” questa, ha fatto uso del condizionale con valore concessivo e ha comunque elenca analiticamente i fatti noti dai quali è risalita al fatto ignorato dell’esistenza del danno.

In sostanza, i giudici a quo non hanno affatto liquidato un danno presunto, ma un danno accertato in concreto. In definitiva, secondo la Cassazione, è come se la Corte avesse stabilito: “avrei anche potuto ritenere il danno in re ipsa, ma non l’ho fatto perché comunque esso era evidente e tangibile”. Il ricorso va dunque rigettato.

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Telefonia: legittimo il recesso se non c’è la “portabilità”

Telefonia: legittimo il recesso se non c’è la “portabilità”.

La Cassazione ricorda che nelle controversie con i gestori di telefonia mobile e fissa, la qualificazione dei contraenti, “consumatore” e “professionista”, è valutazione necessaria ai fini della decisione, ed è esercitabile anche d’ufficio.

Intervento della Cassazione sui contratti di telefonia conclusi dai consumatori. La S.C. ricorda che al al fine di valutare l’esistenza di clausole abusive che possono modificare il rapporto di interdipendenza tra prestazione e controprestazione, cd. sinallagma contrattuale, nei contratti intercorsi tra le parti in causa, è necessario valutare la qualità dei contraenti, apprezzamento riservato al giudice di merito, che può provvedervi anche d’ufficio.

Tanto ai fini dell’applicazione della particolare disciplina prevista dagli artt. 1469 bis e seguenti del codice civile, posta a tutela del “consumatore” contraente debole.

A tal proposito, va rammentato, infatti, che per “consumatore” s’intende la persona fisica che, a prescindere dall’attività imprenditoriale o professionale svolta, stipuli un contratto per soddisfare proprie esigenze di vita quotidiana comunque estranee all’attività esercitata.

Il “professionista”, invece, contraente “forte”, può essere sia la persona fisica che quella giuridica, pubblica o privata, che, al contrario, stipula tale contratto nell’esercizio della sua attività imprenditoriale o professionale, in altri termini, conclude il contratto per scopi connessi all’esercizio di tale attività imprenditoriale o professionale.

Questi i principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione, III Sezione civile, nella sentenza n. 17586, pubblicata in data 5 luglio 2018.

Un utente della telefonia mobile evocò in giudizio il gestore telefonico al fine di sentire dichiarato risolto il contratto di telefonia per grave inadempimento dello stesso, con condanna al risarcimento dei danni subiti.

A sostegno delle proprie pretese evidenziava di aver sottoscritto una proposta di abbonamento per telefono mobile, con richiesta di portabilità della numerazione dal precedente gestore (Mobile Number Portability – MNP), ma che, tuttavia, detto servizio non era mai stato attivato dal nuovo gestore, con tutte le conseguenze del caso.

Il Giudice di pace di Roma accoglieva la domanda dell’attore, rigettando vieppiù quella riconvenzionale spiegata dall’operatore telefonico, tuttavia, sul gravame da questi interposto, il Tribunale di Roma, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda dell’utente, con condanna dello stesso al pagamento delle fatture insolute.

L’utente della telefonia propone allora ricorso per cassazione affidato a otto motivi, tra cui, la violazione e falsa applicazione degli artt. 33, 1° e 2°comma, lett. B, 34 1° comma e 5, 20,21,22 del Codice del Consumo, oltre che dell’art. 3 della Direttiva CEE 13/1993, lamentando che il Tribunale avrebbe omesso di valutare la sua qualifica di consumatore, ritenuta invece dal primo giudice.

Resiste con controricorso la compagnia telefonica che chiede il rigetto del ricorso.

La Suprema Corte premette come la controversia ha avuto inizio in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.Lvo 206/2005, pur se all’epoca dei fatti i contratti stipulati dai consumatori godevano della tutela apprestata dall’art. 25 della L. 52/1996, attuativa della Direttiva 93/13/CEE, che ha introdotto gli artt. 1469 bis, ter, quater, quinquies e sexies Cc, poi sostituiti dal menzionato Decreto Legislativo n. 206/2005, il cui contenuto, tuttavia, è sostanzialmente sovrapponibile.

Rileva quindi la Corte che il Tribunale, effettivamente, nel riformare la sentenza di primo grado, che aveva qualificato l’attore come “consumatore”, ha omesso di formulare qualsivoglia valutazione in relazione alla qualità del contraente, pur in presenza di una determinata contestazione.

Afferma, conseguentemente, che al <<riguardo, precisato che la qualificazione dei contraenti appare decisiva al fine di individuare la regola del caso concreto, si osserva che questa Corte ha avuto modo di chiarire che “ai fini dell’applicazione della disciplina di cui agli artt. 1469 bis e segg. cod. civ., deve essere considerato “consumatore” la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un qualche contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di tale attività, mentre deve essere considerato “professionista” tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto “nel quadro” della sua attività imprenditoriale o professionale. Perchè ricorra la figura del “professionista” non è necessario che il contratto sia posto in essere nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa o della professione, essendo sufficiente – come si evince dalla parola “quadro” – che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale.” (cfr. ex multis Cass. 11933/2006; Cass. 4208/2007; Cass. 13083/2007; Cass. 21763/2013). Ed è stato altresì statuito che tale valutazione compete al giudice di merito essendo la premessa necessaria della decisione (cfr. Cass. 25212/2011); che, inoltre, trattasi di questione rilevabile d’ufficio (v. al riguardo anche Corte di Giustizia C-243/08 del 4.6.2009, Budaórsi Vàrosi Bírósàg — Ungheria / Pannon GSM Zrt/Erzsébet Sustikné Gy6rfi).>>.

Ed invero, continua la Suprema Corte, <<poiché la censura espressa nel primo motivo costituisce la necessaria premessa per il corretto inquadramento di tutti gli altri rilievi – con particolare riferimento all’applicabilità, alla clausola MPN in esame, dell’art. 1469 bis nn 4 , 15 e 20 c.c.; al valore di essa (accessorio o essenziale) nell’economia dell’intero contratto ; alla responsabilità del gestore recipient in relazione alle omissioni del donating (anche sotto il profilo degli obblighi di cui all’art. 1381 c.c: cfr. al riguardo Cass. 16225/2003; Cass. 24853/2014) – all’accoglimento di esso segue l’assorbimento di tutti gli altri.>>, pertanto, la sentenza impugnata appare meritevole di cassazione con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso Giudice, il quale si atterrà al principio di diritto di seguito affermato.

Conclude la Corte di Cassazione formulando la seguente massima: <<Nell’ambito dei contratti di telefonia mobile, al fine di valutare le pattuizioni contenute nelle condizioni generali di contratto e nelle opzioni prescelte dall’utente, il giudice deve preliminarmente, anche d’ufficio, individuare la qualità dei contraenti al fine di valutare correttamente, alla luce del principio sinallagmatico, l’eventuale squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dalle clausole stipulate e la loro vessatorietà con tutte le conseguenze da ciò derivanti.>>

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Spiagge: multe fino a 7mila euro per chi acquista dai vu cumprà

Spiagge: multe fino a 7mila euro per chi acquista dai vu cumprà.

Emanata dal ministro dell’interno Matteo Salvini la circolare per il piano “Spiagge sicure” con più fondi alle prefetture delle località turistiche per la lotta all’abusivismo commerciale.

Un piano che dia fondi, sequestrati alla mafie, alle prefetture delle località turistiche per aiutarle nella lotta all’abusivismo commerciale. Questo è l’obiettivo della circolare del ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ha presentato per l’estate 2018 al Viminale il “Piano spiagge sicure”.

Una direttiva che, chiosa il ministro, «ha a che fare con la vita reale di qualche milione di italiani in vacanza e con quella di tanti commercianti», la cui finalità è «combattere l’abusivismo commerciale e sanitario» soprattutto nelle località di villeggiatura.

Per la sicurezza della spiagge, si farà cassa con «qualche milione di euro» dal Fondo Unico Giustizia (Fug). Fondi al momento in via di recupero. Inoltre sindaci e assessori saranno così coinvolti direttamente nella lotta all’abusivismo commerciale poiché, coi fondi, potranno pagare gli straordinari alle polizie locali per la sorveglianza delle spiagge. Nel mirino di Salvini dunque ci sono contraffazione, illegalità, tutto l’abusivismo commerciale, l’abusivismo sanitario. Un ruolo centrale, in questo frangente, lo dovrà avere il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica con il coordinamento dei prefetti.

Il ministro dell’Interno, chiaro e diretto, non usa mezzi termini e si rivolge direttamente ai cittadini, anzi, in questo caso ai bagnati delle località turistiche del Paese: «Non comprate il falso, non fatevi massaggiare da coloro che non hanno nessun titolo per farlo, non comprate giocattoli borse o vestiti che possono essere dannosi per la vostra salute e per quella dei vostri figli». Perché gli acquirenti sono i responsabili del proliferare di questi fenomeni di abusivismo che altrimenti non avrebbero mercato.

Non bisogna comprare dagli abusivi poiché così si fa lucrare la criminalità organizzata. E proprio dalle “tasche” del crimine arriveranno i milioni di euro, sequestrati dai conti dei mafiosi.

Il ministro, infine, evidenzia il ruolo fondamentale degli amministratori degli enti locali. «Ciò che viene già fatto in alcuni Comuni – afferma – vorremmo che si estendesse ad almeno 30-40-50 luoghi di villeggiatura nelle aree infestate dall’abusivismo. Confidiamo in un aumento dei sequestri e delle confische, il cittadino ha il diritto di stare sotto l’ombrellone senza che qualcuno gli proponga il peggio».

E’ possibile applicare il Daspo urbano per le aree ad alta densità turistica, ha ricordato ancora Salvini, “emanare ordinanze ed elevare multe ai trasgressori”.

Su questo fronte, resta ferma l’entità delle sanzioni già previste dal codice, da 100 a 7mila euro, per coloro che acquistano merce contraffatta dai venditori irregolari sulle spiagge (e non solo). Non sono state inasprite, infatti, ha concluso il vicepremier, in quanto «sarebbe ipocrita se poi non è presente il personale in spiaggia».

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Bolletta luce esigua? Perdi le agevolazioni prima casa

Per la Cassazione la bolletta della luce esigua è elemento presuntivo sufficiente per perdere l’agevolazione ICI per la prima casa.

I bassi consumi di energia elettrica risultanti dalle bollette riferibile a un triennio, costituiscono un elemento presuntivo sufficiente da cui desumere che, chi beneficia delle agevolazioni ICI in realtà non ne ha diritto visto che è chiaro che l’immobile non costituisce abitazione principale. Le risultanze anagrafiche infatti possono essere superate da una prova contraria.

E’ quanto stabilito dalla Cassazione con la recente ordinanza n. 14793/2018.

I ricorrenti impugnano davanti alla Corte di Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria della Regione Toscana, sezione di Livorno che, in relazione ad alcuni avvisi d’accertamento ICI per il 2008-2010, non riconosce l’agevolazione prevista per gli immobili destinati ad abitazione principale. I ricorrenti ritengono che i giudici d’appello hanno errato nel ritenere sufficiente il solo elemento presuntivo della scarsità dei consumi elettrici in bolletta, per non riconoscere il diritto all’agevolazione prevista per l’abitazione principale, ai fini ICI, nonostante la residenza anagrafica degli stessi presso l’immobile.

La Cassazione ritiene infondato il ricorso in quanto “In tema di ICI, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione prevista dall’art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 per l’immobile adibito ad abitazione principale, le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito.” (Cass. ord. n. 12299/17, n. 13062/17)”.

Nel caso di specie, la Commissione Tributaria della Regione Toscana ha ritenuto che i bassi consumi della luce costituiscono un elemento presuntivo sufficiente (che supera le risultanze anagrafiche) da cui desumere che i ricorrenti non hanno la loro abitazione principale nell’immobile che beneficia dell’agevolazione ICI . Attese prese di posizione simili dalle Commissioni Tributarie delle diverse regioni italiane.

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Divorzio: ecco la decisione delle Sezioni Unite sull’assegno

Divorzio: ecco la decisione delle Sezioni Unite sull’assegno.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto di giurisprudenza atteso sull’assegno di divorzio dopo la nota sentenza Grilli.

Assegno di divorzio ha funzione assistenziale, compensativa e perequativa. Questo è quanto affermato dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 18287/2018 appena depositata hanno risolto l’atteso contrasto giurisprudenziale dopo la nota sentenza Grilli (la n. 11504) che ha mandato in soffitta il criterio del tenore di vita.

Nell’attesa della sentenza integrale, che sarà depositata a breve, gli Ermellini hanno diffuso il comunicato stampa, dove si precisa che ai fini del riconoscimento dell’assegno, “si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto”.

Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.

La sentenza sottolinea infine “che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale”.

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Conto corrente condominiale? Si può pignorare

Conto corrente condominiale? Si può pignorare.

Secondo la giurisprudenza recente il conto corrente condominiale è pignorabile senza che questo comporti la lesione del principio della preventiva escussione.

Dopo la riforma del 2012 una delle questioni su cui la giurisprudenza si è interrogata di più è quella relativa alla pignorabilità del conto corrente condominiale. Alcune sentenze piuttosto recenti considerano il condominio come un’entità distinta e in quanto tale titolare di un conto corrente separato da quello dei singoli condomini. Per questo non si rischia di ledere l’art. 63 disp att. c.c., che vieta al creditore di escutere i condomini in regola se non dopo aver agito nei confronti di quelli morosi. Questa regola infatti vale quando il creditore agisce in via parziaria, non sul Condominio nel suo complesso.

Conto corrente e debiti condominiali: cosa dice la legge?
Il comma 7 dell’art. 1129 c.c. dispone che: “L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio.” Il condominio quindi ha un suo conto corrente per far fronte alle spese comuni. Esiste però un prinicpio in materia di debiti condominiali per tutelare i condomini in regola con i pagamenti rispetto a quelli morosi. Si tratta dell’art. 63 disp att. c.c. secondo il quale “I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini.”

Da una parte quindi una norma da cui si desume l’esistenza di un conto corrente intestato al Condominio nel suo complesso e dall’altra una che protegge i condomini virtuosi, per i quali la tutela approntata dall’art. 63 disp. att. c.c. rischia di essere vanificata nel momento in cui le somme confluiscono nel conto corrente comune. Vediamo come sta affrontando il problema la giurisprudenza.

E’ legittimo pignorare il conto del condominio?
La prima pronuncia ha a che fare con una causa che vede contrapposti un Condominio e una società di servizio idrico integrato, che agisce esecutivamente per il recupero del quantum dovuto. Il Condominio si oppone perché, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., i creditori non possono agire nei confronti dei condomini che risultano in regola con i pagamenti, se non dopo aver escusso quelli morosi.

La sentenza del Tribunale di Cagliari del 27 febbraio 2018 che chiude la presente vertenza ritiene che l’azione esecutiva è legittima perché sia l’utenza idrica che il conto corrente sono intestati al Condominio. Agendo in questi termini non si vanno a ledere gli interessi dei condomini in regola, come sancito dall’art 63 disp. att. c.c. Secondo il tribunale sardo infatti il Condominio è un’entità distinta dai condomini che ne fanno parte e il conto a questo intestato è distinto da quello dei singoli condomini, poiché dal momento che in esso versano denaro, ne perdono la disponibilità. Qualche dubbio resta, anche se la sentenza in esame non è un caso isolato.

Sono diverse infatti le pronunce pro pignorabilità del conto corrente condominiale:
– secondo una pronuncia del 2014 del Tribunale di Pescara l’art. 63 disp att. c.c. prevede l’obbligo di preventiva escussione del condomino moroso, ma non del Condominio nel suo complesso. Al creditore pertanto non è vietato aggredire immediatamente il conto condominiale;
– per una sentenza del Tribunale di Bologna del 2014 il conto corrente condominiale è aggredibile perché il vincolo di destinazione imposto alle somme in esso versate recide ogni legame con quelle proprie dei singoli condomini;
– per una decisione del Tribunale di Milano del 2014 infine il Condominio ha un patrimonio distinto da quello dei condomini, come emerge dalla formula che vieta la “confusione di cassa” tra conto condominiale e conti dei singoli condomini.

Il conto corrente è patrimonio del condominio?
Altra importante conferma alle tesi giurisprudenziali menzionate viene dal Tribunale di Milano che, nell’articolata sentenza del novembre 2017 premette che, per effetto delle modifiche normative intervenute in materia condominiale può ritenersi esistente una sorta di “patrimonio del condominio” costituito dalle somme presenti sul conto corrente intestato allo stesso, anche se ancora privo di vincolo di destinazione degli importi. Non si può negare infatti che il conto corrente condominiale rappresenti una prima garanzia (art. 2744 c.c.) per i creditori del condominio, che potranno decidere se agire:
– per intero nei confronti del condominio, pignorando il conto condominiale;
– o in via parziaria verso singoli condomini, nel rispetto dell’art 63 disp. att. c.c. considerata l’esistenza contestuale di obbligazioni distinte: quelle relative all’intero debito in capo all’amministratore (nella qualità di mandatario dei singoli condomini) e quelle inerenti le singole quote dei condomini obbligati in virtù e in misura delle diverse quote di partecipazione.

Ne consegue che “là dove il creditore agisca per il recupero dell’intero credito in forza del contratto che lo lega al condominio (e non nei confronti dei singoli condomini tenuti alla contribuzione) non può trovare applicazione il disposto dell’art. 63 disp. att. c.c. perché lo stesso, pignorando il conto corrente condominiale, non “agisce nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti”, ma aggredisce il “patrimonio del condominio”, patrimonio che al condominio obbligato fa direttamente capo”.

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